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Ultimo aggiornamento: 23 Dicembre 2011
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Abilitazione all'attività di Commercio all'ingrosso


Soggetti interessati

Le imprese che intendono svolgere l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari, alimentari, prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici.

Ai cittadini comunitari ed alle società costituite in conformità alla legislazione di altro Stato membro dell'Unione Europea, ed aventi l'amministrazione centrale, la sede sociale o il centro principale all'interno dell'Unione Europea, si applica quanto previsto in materia di riconoscimento delle qualifiche a livello comunitario.

Ai cittadini ed alle società di stati non appartenenti all'Unione Europea si applicano le normative nazionali ed internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.


Requisiti

Requisiti di onorabilità:

Devono essere posseduti dai seguenti soggetti:

  • Ditte individuali , il titolare della ditta
  • Società di capitali e Cooperative , da tutti i componenti l'organo di amministrazione
  • Consorzi, di cui all'art. 2612 del c.c., chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o i legali rappresentanti delle società consorziate
  • Società in nome collettivo, tutti i soci
  • Società in accomandita semplice , i soci accomandatari
  • Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato di cui all'art. 2506 del c.c., coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato
  • Inoltre da altra persona preposta all'attività commerciale.

Non possono esercitare l'attività commerciale:

  • coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  • coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ( Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

Requisiti professionali (solo per il commercio all'ingrosso alimentare):

E' necessario il possesso di uno dei sottondicati requisiti per lo svolgimento dell'attività nel settore alimentare, ortofrutticolo, prodotti carnei ed ittici.

Deve essere posseduto dal titolare e in caso di società dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio , la preparazione o la somministrazione degli alimenti, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alle materia dell'alimentazione o della somministrazione; Elenco dei titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività nel settore alimentare ai sensi dell'art.14, comma 1, della legge regionale n. 28 del 27/02/2005 e successive modificazioni, D.Dir. n. 3088 del 02/07/2009 pubblicato sul BURT n. 31 del 05/08/2009 2° parte:
    • Diploma di istruzione di secondo ciclo di tecnico dei servizi della ristorazione
    • Diploma di economo-dietista
    • Diploma di tecnico/perito agrario
    • Laurea in infermieristica
    • Laurea in dietista
    • Laurea in tecnica della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
    • Laurea magistrale in medicina e chirurgia
    • Laurea in scienze farmaceutiche applicate
    • Laurea magistrale in farmacia
    • Laurea in tecnologie alimentari/laurea in scienze delle preparazioni alimentari
    • Laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali
    • Laurea in sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti
    • Laurea in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione
    • Laurea in scienze agrarie
    • Laurea in scienze forestali e ambientali
    • Laurea in scienze biologiche
    • Laurea in biotecnologie
    • Laurea in tecniche erboristiche
    • Titoli equipollenti
  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentario di somministrazione di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di aliemtni e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione di alimenti o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
  • essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del d.m. 375/1988 oppure per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro volontaria o per perdita dei requisiti.

Per il riconoscimento dei requisiti professionali di cui al punto 3 si applicano gli artt. 35 36 del Regolamento 15/r -2009.

Nel caso di requisito tecnico-professionale (titolo di studio e/o esperienza lavorativa) maturato all'estero sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, vedi modulistica e istruzioni al seguente link: www.sviluppoeconomico.gov.it

Si ricorda che non è consentito l'esercizio congiunto dell'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso nello stesso locale, ad eccezione dei seguenti prodotti:

  • macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio, l'artigianato
  • materiale elettrico
  • colori e vernici, carte da parati
  • ferramenta ed utensileria
  • articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici
  • articoli per riscaldamento
  • strumenti scientifici e di misura
  • macchine per ufficio
  • auto, moto, cicli e relativi accessori
  • combustibili
  • materiali per l'edilizia
  • legnami

Modalità di presentazione e modulistica

Le imprese che intendono iniziare una delle attività sopracitate devono presentare una pratica al Registro delle Imprese, seguendo le relative istruzioni, per l'iscrizione di Impresa Individuale con immediato inizio dell'attività, l'aggiunta/inizio di attività su Impresa Individuale già iscritta o l'aggiunta/inizio attività di società.

A tale pratica dovranno essere allegati, firmati digitalmente, la Segnalazione Certificata di Inizio attività (scaricabile dall'apposita sezione "Modulistica") nonché copia dell'attestazione del versamento di € 168,00 effettuato sul conto corrente 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara per Tasse e concessioni governative.

Si ricorda che in caso di mancata regolarizzazione o di non possesso dei requisiti richiesti sarà adottato un provvedimento di inibizione all'inizio dell'attività o di divieto di prosecuzione dell'attività.


Diritti e bolli

I diritti e bolli previsti per le sopracitate pratiche Registro Imprese.


Termine di presentazione

Nella pratica del Registro delle Imprese, così come indicato nelle schede richiamate nel paragrafo "Modalità di presentazione e modulistica", dovrà essere indicata, come data di inizio attività, la data di invio della pratica.


Sanzioni

 


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Termine del procedimento

Il termine per il procedimento di iscrizione della domanda è stabilito dal comma 8, art. 11, del D.P.R. 581/1995.


Ufficio Registro Imprese

Per informazioni:

Responsabile dell'Ufficio: Dott.ssa Stefania Colzi

Tel.: 0574-612845 / 0574-612724
Indirizzo: Via Valentini 14 - 3º piano, 59100 Prato

E-mail: registro.imprese@po.camcom.it

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì-Venerdì ore 8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40
Sabato chiuso

Normativa

L. R. n. 28 - 07/02/2005
DPGR n. 15/R - 01/04/09

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