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Abilitazione all'attività di Commercio all'ingrosso
Soggetti interessati
Le imprese che intendono svolgere l'attività di commercio
all'ingrosso di prodotti non alimentari, alimentari, prodotti
ortofrutticoli, carnei ed ittici.
Ai cittadini comunitari ed alle società costituite
in conformità alla legislazione di altro Stato membro
dell'Unione Europea, ed aventi l'amministrazione centrale,
la sede sociale o il centro principale all'interno dell'Unione
Europea, si applica quanto previsto in materia di riconoscimento
delle qualifiche a livello comunitario.
Ai cittadini ed alle società di stati non appartenenti
all'Unione Europea si applicano le normative nazionali ed internazionali
in materia di riconoscimento di titoli di studio.
Requisiti
Requisiti di onorabilità:
Devono essere posseduti dai seguenti soggetti:
- Ditte individuali , il titolare della ditta
- Società di capitali e Cooperative , da tutti i componenti
l'organo di amministrazione
- Consorzi, di cui all'art. 2612 del c.c., chi ne ha la rappresentanza
e gli imprenditori o i legali rappresentanti delle società consorziate
- Società in nome collettivo, tutti i soci
- Società in accomandita semplice , i soci accomandatari
- Società estere con sede secondaria nel territorio
dello Stato di cui all'art. 2506 del c.c., coloro che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato
- Inoltre da altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitare l'attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto
la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per
delitto non colposo;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui
al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero
per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi
con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II
del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti
da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ( Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla
legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stata
applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio
1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata
dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti
a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del
comma 1, lettere c), d), e), f), permane per la durata di tre
anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata.
Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
Requisiti professionali (solo per il commercio all'ingrosso
alimentare):
E' necessario il possesso di uno dei sottondicati requisiti
per lo svolgimento dell'attività nel settore alimentare,
ortofrutticolo, prodotti carnei ed ittici.
Deve essere posseduto dal titolare e in caso di società dal
legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta
all'attività commerciale.
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione
professionale per il commercio , la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, come disciplinato dalla vigente normativa
delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo
attinente alle materia dell'alimentazione o della somministrazione;
Elenco dei titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività nel
settore alimentare ai sensi dell'art.14, comma 1, della legge
regionale n. 28 del 27/02/2005 e successive modificazioni,
D.Dir. n. 3088 del 02/07/2009 pubblicato sul BURT n. 31 del
05/08/2009 2° parte:
- Diploma di istruzione di secondo ciclo di tecnico
dei servizi della ristorazione
- Diploma di economo-dietista
- Diploma di tecnico/perito agrario
- Laurea in infermieristica
- Laurea in dietista
- Laurea in tecnica della prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro
- Laurea magistrale in medicina e chirurgia
- Laurea in scienze farmaceutiche applicate
- Laurea magistrale in farmacia
- Laurea in tecnologie alimentari/laurea in scienze delle
preparazioni alimentari
- Laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali
- Laurea in sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti
- Laurea in scienza e cultura della gastronomia e della
ristorazione
- Laurea in scienze agrarie
- Laurea in scienze forestali e ambientali
- Laurea in scienze biologiche
- Laurea in biotecnologie
- Laurea in tecniche erboristiche
- Titoli equipollenti
- avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o
al dettaglio di prodotti alimentario di somministrazione
di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera,
per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese
esercenti l'attività nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di aliemtni e bevande, in
qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita,
alla preparazione di alimenti o all'amministrazione o in
qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore,
in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
- essere stato iscritto al registro esercenti il commercio
(REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina
del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati
dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del
d.m. 375/1988 oppure per l'attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del
medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo
cancellazione dal medesimo registro volontaria o per perdita
dei requisiti.
Per il riconoscimento dei requisiti professionali di cui al
punto 3 si applicano gli artt. 35 36 del Regolamento 15/r -2009.
Nel caso di requisito tecnico-professionale (titolo di studio
e/o esperienza lavorativa) maturato all'estero sarà necessario
il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero dello
Sviluppo Economico, vedi modulistica e istruzioni al seguente
link: www.sviluppoeconomico.gov.it
Si ricorda che non è consentito l'esercizio congiunto
dell'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso
nello stesso locale, ad eccezione dei seguenti prodotti:
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura,
l'industria, il commercio, l'artigianato
- materiale elettrico
- colori e vernici, carte da parati
- ferramenta ed utensileria
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici
- articoli per riscaldamento
- strumenti scientifici e di misura
- macchine per ufficio
- auto, moto, cicli e relativi accessori
- combustibili
- materiali per l'edilizia
- legnami
Modalità di presentazione e
modulistica
Le imprese che intendono iniziare una delle attività sopracitate
devono presentare una pratica al Registro delle Imprese, seguendo
le relative istruzioni, per l'iscrizione
di Impresa Individuale con immediato inizio dell'attività,
l'aggiunta/inizio
di attività su Impresa Individuale già iscritta o
l'aggiunta/inizio
attività di società.
A tale pratica dovranno essere allegati, firmati digitalmente,
la Segnalazione Certificata di Inizio attività (scaricabile
dall'apposita
sezione "Modulistica") nonché copia dell'attestazione
del versamento di € 168,00 effettuato
sul conto corrente 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate
- centro operativo di Pescara per Tasse e concessioni governative.
Si ricorda che in caso di mancata regolarizzazione o di non
possesso dei requisiti richiesti sarà adottato un provvedimento
di inibizione all'inizio dell'attività o di divieto
di prosecuzione dell'attività.
Diritti e bolli
I diritti e bolli previsti per le sopracitate pratiche Registro
Imprese.
Termine di presentazione
Nella pratica del Registro delle Imprese, così come
indicato nelle schede richiamate nel paragrafo "Modalità di
presentazione e modulistica", dovrà essere indicata,
come data di inizio attività, la data di invio
della pratica.
Sanzioni
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Termine del procedimento
Il termine per il procedimento di iscrizione della domanda è stabilito dal comma 8, art. 11, del D.P.R. 581/1995.
Ufficio
Registro Imprese
Per informazioni:
Responsabile dell'Ufficio: Dott.ssa Stefania Colzi
Tel.: 0574-612845 / 0574-612724
Indirizzo: Via Valentini 14 - 3º piano, 59100 Prato
E-mail: registro.imprese@po.camcom.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore
8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore
14.30/15.40
Sabato chiuso
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