Registro Imprese

Sezione Registro Imprese
Ultimo aggiornamento: 08 Febbraio 2012
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Informazioni generali


Informazioni di carattere generale

Il Registro delle Imprese riceve le domande di iscrizione, di modifica e cancellazione delle imprese della provincia.
A norma dell'art. 2195 del codice civile i soggetti obbligati all'iscrizione nel Registro delle Imprese sono gli imprenditori che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, un'attività bancaria o assicurativa e altre attività ausiliari a quelle menzionate.
Il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese è il codice fiscale; nel caso si tratti di impresa individuale sarà quello del titolare.

Dal 1 aprile 2010 tutte le pratiche di iscrizione, modifica e cancellazione devono essere presentate con Comunicazione Unica secondo una delle seguenti modalità:

  1. trasmissione telematica della pratica con la firma digitale;
  2. presentazione allo sportello di un floppy-disk o CD su cui è memorizzata la pratica firmata digitalmente;

Rimane assolutamente esclusa la possibilità di presentare la pratica con i modelli cartacei.

La sezione Registro Imprese contiene le istruzioni necessarie per la compilazione della modulistica inerente gli adempimenti delle imprese individuali e delle società. È inoltre possibile consultare una guida regionale agli adempimenti societari pubblicata da Unioncamere Toscana.

Si ricorda che l'ufficio Registro delle Imprese osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

Lunedì-Venerdì ore 8,30-12,30
Lunedì e Giovedì ore 14,30-15,40
Sabato Chiuso

Per informazioni telefonare allo 0574-612845/612724.
Per inviare un messaggio di posta elettronica scrivere a registro.imprese@po.camcom.it


R.E.A.
(Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative)

Il R.E.A. completa e integra le informazioni del Registro delle Imprese. I dati forniti dal R.E.A. sono quelli relativi all'inizio, alla modifica, sospensione o cessazione dell'attività, quelli dell'apertura, modifica o cessazione di unità locali, le nomine e cessazioni di responsabili tecnici, l'indicazione dell'attività prevalente e altro ancora.
Le denunce da effettuare al R.E.A. devono essere presentante entro trenta giorni dalla manifestazione dell'evento denunciato con le stesse modalità previste per le denunce al Registro Imprese. La normativa di riferimento è data dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 581 del 1995 e da quello stabilito dal regio decreto del 1934 sul Registro Ditte.
Al momento dell'iscrizione di un'impresa o della prima unità locale di un'impresa con sede fuori provincia, l'ufficio del Registro delle Imprese assegna automaticamente un numero che identifica l'impresa nella denuncia dei dati R.E.A..
Oltre ai dati economici delle imprese, il R.E.A. raccoglie le informazioni relative alle associazioni che pur non essendo imprese e quindi non esercitando un'attività a scopo di lucro, svolgono un'attività economica secondaria e strumentale allo scopo principale dell'associazione (come per esempio la gestione di un bar o l'organizzazione di avvenimenti sportivi). Per denunciare al R.E.A. tali attività economiche occorre che esse siano rivolte all'esterno, non devono, dunque, essere iniziative solo per i soci.


Sezione Ordinaria e Sezione Speciale del Registro Imprese

A norma dell'art. 7 del D.P.R. n. 581 del 1995 sono iscritti nella Sezione Ordinaria:

  • gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
  • le società di cui all'art. 2200 del codice civile;
  • i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
  • i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240;
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;
  • le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Sono iscritti in una sezione speciale del Registro delle Imprese gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 dello stesso codice e le società semplici. Le imprese artigiane sono annotate nella medesima sezione speciale.

La certificazione relativa all’iscrizione o annotazione nella sezione speciale, riporta la qualifica di imprenditore agricolo, di piccolo imprenditore, di imprenditore artigiano o di società semplice.


Ufficio Registro delle Imprese

Per informazioni:

Responsabile dell'Ufficio: Dott.ssa Stefania Colzi
Tel. 0574-612845 / 0574-612724
Indirizzo: Via Valentini, 14 - 59100 PRATO

email: registro.imprese@po.camcom.it

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì-Venerdì ore 8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40
Sabato chiuso

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14-05-2012
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14-05-2012
Albi e Ruoli: Soppressione ruoli - le novità più importanti

07-05-2012
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23-04-2012
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16-04-2012
Esame per iscrizione Ruolo Agenti di Affari in Mediazione

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