Registro Imprese
Informazioni di
carattere generale
Il Registro delle Imprese riceve le domande di
iscrizione, di modifica e cancellazione delle
imprese della provincia.
A norma dell'art. 2195 del codice civile i
soggetti obbligati all'iscrizione nel Registro
delle Imprese sono gli imprenditori che
esercitano un'attività industriale
diretta alla produzione di beni o di servizi,
un'attività intermediaria nella
circolazione dei beni, un'attività di
trasporto per terra, per acqua o per aria,
un'attività bancaria o assicurativa e
altre attività ausiliari a quelle
menzionate.
Il numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese è il codice
fiscale; nel caso si tratti di impresa
individuale sarà quello del
titolare.
Dal 1 aprile 2010 tutte le pratiche di iscrizione, modifica
e cancellazione devono essere presentate con Comunicazione Unica secondo una delle seguenti modalità:
- trasmissione telematica della pratica con la firma
digitale;
- presentazione allo sportello di un
floppy-disk o CD su cui è memorizzata la pratica
firmata digitalmente;
Rimane assolutamente esclusa la
possibilità di presentare la
pratica con i modelli cartacei.
La sezione Registro Imprese contiene le
istruzioni necessarie per la compilazione della
modulistica inerente gli adempimenti delle
imprese individuali e delle società.
È inoltre possibile consultare una guida regionale agli adempimenti societari
pubblicata da Unioncamere Toscana.
Si ricorda che l'ufficio Registro delle Imprese
osserva il seguente orario di apertura al
pubblico:
Lunedì-Venerdì ore
8,30-12,30
Lunedì e Giovedì ore
14,30-15,40
Sabato Chiuso
Per informazioni telefonare allo 0574-612845.
Per inviare un messaggio di posta elettronica
scrivere a registro.imprese.prato@ptpo.camcom.it
R.E.A.
(Repertorio delle notizie Economiche e
Amministrative)
Il R.E.A. completa e integra
le informazioni del Registro delle Imprese. I
dati forniti dal R.E.A. sono quelli relativi
all'inizio, alla modifica, sospensione o
cessazione dell'attività, quelli
dell'apertura, modifica o cessazione di
unità locali, le nomine e cessazioni di
responsabili tecnici, l'indicazione
dell'attività prevalente e altro
ancora.
Le denunce da effettuare al R.E.A. devono
essere presentante entro trenta
giorni dalla manifestazione
dell'evento denunciato con le stesse modalità previste per le denunce al Registro Imprese. La normativa di
riferimento è data dagli articoli 9 e 10 del
D.P.R. n. 581 del 1995 e da quello
stabilito dal regio decreto del 1934 sul
Registro Ditte.
Al momento dell'iscrizione di un'impresa o
della prima unità locale di un'impresa
con sede fuori provincia, l'ufficio del
Registro delle Imprese assegna automaticamente
un numero che identifica l'impresa nella
denuncia dei dati R.E.A..
Oltre ai dati economici delle imprese, il
R.E.A. raccoglie le informazioni relative alle
associazioni che pur non essendo imprese e
quindi non esercitando un'attività a
scopo di lucro, svolgono un'attività economica secondaria
e strumentale allo scopo principale
dell'associazione (come per esempio la gestione
di un bar o l'organizzazione di avvenimenti
sportivi). Per denunciare al R.E.A. tali
attività economiche occorre che esse siano rivolte all'esterno, non
devono, dunque, essere iniziative solo per i
soci.
Sezione Ordinaria e
Sezione Speciale del Registro Imprese
A norma dell'art. 7 del D.P.R. n.
581 del 1995 sono iscritti nella Sezione Ordinaria:
- gli imprenditori di cui all'art. 2195 del
codice civile;
- le società di cui all'art. 2200 del
codice civile;
- i consorzi di cui all'art. 2612 del codice
civile e le società consortili di cui
all'art. 2615-ter del codice civile;
- i gruppi europei di interesse economico di
cui al decreto legislativo 23 luglio 1991 n.
240;
- gli enti pubblici che hanno per oggetto
esclusivo o principale un'attività
commerciale, di cui all'art. 2201 del codice
civile;
- le società che sono soggette alla
legge italiana ai sensi dell'art. 25 della
legge 31 maggio 1995, n. 218.
Sono iscritti in una sezione
speciale del Registro delle Imprese
gli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile, i
piccoli imprenditori di cui all’articolo
2083 dello stesso codice e le società
semplici. Le imprese artigiane sono annotate
nella medesima sezione speciale.
La certificazione relativa all’iscrizione
o annotazione nella sezione speciale, riporta
la qualifica di imprenditore
agricolo, di piccolo
imprenditore, di imprenditore
artigiano o di società
semplice.
Ufficio Registro delle Imprese
Per informazioni:
Tel. 0574/612845
Indirizzo: via del Romito 71 - 59100 PRATO
email: registro.imprese.prato@ptpo.camcom.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore
8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore
14.30/15.40
Sabato chiuso |