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Repressione della concorrenza sleale
Tra le competenze attribuite dalla Legge
n. 580/93 alle Camere di Commercio, grande
rilievo assume la legittimazione delle medesime
alla proposizione dell'azione per la
repressione della concorrenza
sleale, ai sensi dell'art. 2601
c.c.. Ciò nell'ottica di una
più incisiva azione delle Camere
nella regolazione del mercato, al fine
di permettere un sano dispiegarsi delle
dinamiche concorrenziali, tale da garantire sia
le imprese che il consumatore finale, cui va
assicurata la correttezza e la
trasparenza del mercato.
L'art. 2, c. V, della L. 580/93 recita
infatti: "Le Camere di Commercio possono
costituirsi parte civile nei giudizi relativi
ai delitti contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio. Possono
altresì promuovere l'azione per la
repressione della concorrenza sleale ai sensi
dell'art. 2601 c.c.".
Il suddetto articolo del c.c. già
prevedeva una legittimazione attiva
all'azione da parte delle associazioni e
degli enti professionali, qualora gli atti di
concorrenza sleale pregiudicassero "gli
interessi di una categoria professionale". Si
trattava, tuttavia, di una tutela di interessi
diffusi, poiché veniva considerato
illegittimo qualunque comportamento volto a
ledere gli interessi di una determinata
categoria (anche se ciò non coincideva
con gli interessi generali del mercato).
Con l'introduzione della Legge n. 580/93,
invece, il collegamento al richiamato art. 2601
c.c. va letto alla luce delle "funzioni
di interesse generale per il sistema delle
imprese" che le Camere di Commercio,
già da molto tempo, svolgono sul
territorio.
L'azione di repressione della concorrenza
sleale sarà, dunque, intrapresa dalla
Camera di Commercio ogniqualvolta il
mercato concorrenziale nel suo
complesso sia minacciato da
comportamenti lesivi di interessi
pubblici o privati e sia necessario un
intervento mirato ad inibire il perpetrarsi di
tale comportamento.
In tale compito le Camere di Commercio
potranno agire sia
d'ufficio che su
denuncia di parte e dovranno,
innanzitutto, valutare se si sia in presenza o
meno di comportamenti scorretti o
illeciti.
E' utile, pertanto, ricordare che
esiste concorrenza sleale laddove al
contempo:
- due o più imprese ineriscono la
medesima fetta di mercato (per tipologia di
prodotti e servizi e per ambito territoriale);
- un'impresa ponga in essere
comportamenti scorretti nei confronti di uno o
più concorrenti al fine di sviare (anche
solo in via potenziale) l'altrui
clientela.
I comportamenti scorretti di cui sopra,
individuati per categorie nell'art. 2598
c.c., possono essere i più svariati e
vanno dall'imitazione di prodotti, nomi e
segni distintivi alla pubblicità
ingannevole, dalla denigrazione
dell'altrui lavoro o prodotto allo
sfruttamento di notizie riservate.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ad una breve guida alla concorrenza sleale redatta dagli uffici camerali.
Al fine di vigilare sul corretto
dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali e
valutare, di volta in volta, la
necessità di un proprio intervento, l'Ente ha altresì predisposto un
regolamento
che disciplina le varie fasi
procedurali dell'azione camerale e ha nominato un'apposita Commissione
(composta, tra gli altri, da un docente
universitario esperto in diritto civile e
commerciale, da un avvocato e da un dottore
commercialista iscritti nei relativi albi
professionali), con il compito di
esprimere pareri tecnici e di formulare
proposte in tema di repressione della
concorrenza sleale ed in merito alla possibile
costituzione di parte civile nei giudizi
relativi ai delitti contro l'economia pubblica,
l'industria ed il commercio.
Link utili:
Servizio Regolazione del Mercato
Per informazioni:
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore
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Lunedì e Giovedì ore
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Sabato chiuso |
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