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Ultimo aggiornamento: 11 Novembre 2011
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Verifica periodica

È la verifica eseguita periodicamente allo scopo di accertare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche e la funzionalità degli strumenti stessi.
Tutti gli strumenti (con eccezione dei misuratori di gas, di acqua ed elettrici) devono essere sottoposti alla verifica periodica entro 60 giorni dalla prima utilizzazione ed in seguito periodicamente, secondo le cadenze stabilite dal D.M. n. 182 del 28/03/2000.
Sono, invece, esclusi dall'obbligo della verifica periodica coloro che fanno uso di pesi o misure lineari e di misure di capacità quando siano in vetro, terracotta e simili.
La verifica deve essere richiesta a:

Camera di Commercio di Prato
Ufficio "Servizi di Metrologia Legale"
Via Valentini, 14 - 59100 PRATO

utilizzando l'apposito modulo di richiesta scaricabile dal sito ed a disposizione presso la Camera di Commercio:

Moduli per la richiesta di verificazione
modello per la richiesta di verificazione metrica di complessi di misura stradali in formato word modello per la richiesta di verificazione metrica di complessi di misura stradali in formato pdf
Richiesta di verificazione metrica di complessi di misura stradali per carburanti
modello per la richiesta di verificazione metrica di tutte le altre tipologie di strumenti in formato word modello per la richiesta di verificazione metrica di tutte le altre tipologie di strumenti in formato pdf
Richiesta di verificazione metrica di tutte le altre tipologie di strumenti

È altresì dovuto il pagamento della specifica tariffa:

  • tariffario verifica periodica di impianti di distribuzione su strada di carburanti;
  • tariffario verifica periodica di tutte le altre tipologie di strumenti,

secondo le modalità descritte nei modelli sopra riportati.

L'esito positivo della verifica periodica è attestato dall'Ispettore Metrico mediante l'applicazione di un'apposita etichetta autoadesiva ed autodistruggente alla rimozione; sul contrassegno sono indicati il mese e l'anno di scadenza della verifica periodica.
La verifica deve essere, altresì, richiesta a seguito di ogni ordine di aggiustamento, di modifica o di riparazione effettuata. A tal proposito, si precisa che il già citato decreto disciplina anche la cosiddetta rilegalizzazione, cioè l'intervento dell'Ispettore nell'ipotesi in cui siano stati rimossi, ad esempio in seguito ad una riparazione, i bolli ed i vincoli dello strumento, considerando tale intervento come avvenuta effettuazione di verifica periodica.
È previsto il ricorso al Segretario Generale della Camera di Commercio qualora la verifica non dovesse dare esito positivo.
La prima verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marcati CE può essere eseguita anche dallo stesso fabbricante metrico se questi opera, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 517/1992, nel sistema di garanzia della qualità della propria produzione nello stabilimento o presso il luogo di utilizzazione dello strumento.
La prima verifica di strumenti fissi sul luogo di installazione degli stessi può essere eseguita anche dal fabbricante che abbia ottenuto la Concessione della Conformità Metrologica ai sensi della L. 236/1991.
I fabbricanti, in tali casi, dovranno comunicare l'avvenuta verificazione ed i relativi estremi alla Camera di Commercio.
Successivamente alla prima verificazione, la verifica periodica sarà programmata secondo la periodicità stabilita dal suddetto decreto, riassunta nello schema di seguito riportato:

Categoria
Periodicità della verificazione
Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterne
5 anni
Strumenti per pesare
3 anni
Complessi di misura per carburanti
2 anni
Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua
4 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione
2 anni
Strumenti di misura lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi
4 anni
Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti
Variabile1
1 Secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati con procedimento del Ministero dell'Industria, sentito il parere del Comitato Centrale

Con la Legge n. 77 del 25/03/1997 (articolo 4 comma 4 lettera d) è stata prevista l'esecuzione della verifica periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
In base a tale norma, attuata con D.M. n. 182 del 28/03/2000 e D.M. 10/12/2001, la Camera di Commercio competente adotta il provvedimento di riconoscimento di idoneità a svolgere la verifica periodica nei confronti delle imprese richiedenti, per le specifiche categorie di strumenti.
I laboratori così abilitati potranno eseguire le verifiche periodiche su tutto il territorio nazionale, secondo le procedure e con le modalità prescritte.
Nel 2003 il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato apposito regolamento che disciplina il procedimento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori, aventi sede operativa nella provincia di Prato, all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura.

La Camera di Commercio di Prato ha predisposto l'elenco, consultabile da tutti gli interessati, dei laboratori ai quali è stata riconosciuta l'idoneità.

È posto a carico degli utenti metrici (il cui elenco è tenuto ed aggiornato a cura della Camera di Commercio) l'obbligo di:

  • garantire il corretto funzionamento dei propri strumenti, conservando ogni documento relativo;
  • mantenere l'integrità delle targhette di verificazione nonché di tutti gli altri sigilli;
  • non usare strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili metrologicamente.

Ufficio Servizi di Metrologia

Per informazioni:

Responsabile dell'Ufficio: Dott.ssa Maria Cristina Sestini
Tel. 0574/612.778 - 612.826
Fax: 0574/597545
Indirizzo: Via Valentini 19 – 6° piano

E-mail: metrico@po.camcom.it

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì-Venerdì ore 8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40
Sabato chiuso
Normativa

D.M. 28/03/2000 D.M. 28/03/2000 n. 182
D.M. 28/03/2000 D.M. 10/12/2001
D.M. 28/03/2000 D.Lgs. 517/1992
D.M. 28/03/2000 L. 236/1991
D.M. 28/03/2000 L. 77 del 25/03/1997
D.M. 28/03/2000 Regolamento CCIAA

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