Verifica periodica
È la verifica eseguita periodicamente allo scopo di accertare
il mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche e la
funzionalità degli strumenti stessi.
Tutti gli strumenti (con eccezione dei
misuratori di gas, di acqua ed elettrici)
devono essere sottoposti alla verifica
periodica entro 60 giorni dalla prima
utilizzazione ed in seguito periodicamente,
secondo le cadenze stabilite dal D.M. n. 182 del
28/03/2000.
Sono, invece, esclusi dall'obbligo della
verifica periodica coloro che fanno uso di pesi
o misure lineari e di misure di capacità
quando siano in vetro, terracotta e
simili.
La verifica deve essere richiesta a:
Camera di Commercio di Prato
Ufficio "Servizi di Metrologia Legale"
Via Valentini, 14 - 59100 PRATO
utilizzando l'apposito modulo di richiesta scaricabile dal sito
ed a disposizione presso la Camera di Commercio:
Moduli per la richiesta di verificazione |
|
Richiesta di verificazione metrica di complessi
di misura stradali per carburanti |
|
Richiesta di verificazione metrica di tutte le
altre tipologie di strumenti |
È altresì dovuto il pagamento della specifica tariffa:
- tariffario verifica periodica
di impianti di distribuzione su strada di carburanti;
- tariffario verifica
periodica di tutte le altre tipologie di strumenti,
secondo le
modalità descritte
nei modelli sopra riportati.
L'esito positivo della verifica periodica è attestato dall'Ispettore
Metrico mediante l'applicazione di un'apposita etichetta autoadesiva
ed autodistruggente alla rimozione; sul contrassegno sono indicati
il mese e l'anno di scadenza della verifica periodica.
La verifica deve essere, altresì,
richiesta a seguito di ogni ordine di
aggiustamento, di modifica o di riparazione
effettuata. A tal proposito, si precisa che il
già citato decreto disciplina anche la
cosiddetta rilegalizzazione, cioè l'intervento dell'Ispettore nell'ipotesi in cui
siano stati rimossi, ad esempio in seguito ad
una riparazione, i bolli ed i vincoli dello
strumento, considerando tale intervento come
avvenuta effettuazione di verifica
periodica.
È previsto il ricorso al Segretario
Generale della Camera di Commercio qualora la
verifica non dovesse dare esito positivo.
La prima verifica periodica degli strumenti per
pesare a funzionamento non automatico marcati
CE può essere eseguita anche dallo
stesso fabbricante metrico se questi opera,
secondo quanto previsto dal D.Lgs.
517/1992, nel sistema di garanzia della
qualità della propria produzione nello
stabilimento o presso il luogo di utilizzazione
dello strumento.
La prima verifica di strumenti fissi sul luogo
di installazione degli stessi può essere
eseguita anche dal fabbricante che abbia
ottenuto la Concessione della Conformità Metrologica ai sensi della L.
236/1991.
I fabbricanti, in tali casi, dovranno
comunicare l'avvenuta verificazione ed i
relativi estremi alla Camera di
Commercio.
Successivamente alla prima verificazione, la verifica periodica
sarà programmata secondo la periodicità stabilita
dal suddetto decreto, riassunta nello schema di seguito riportato:
Categoria |
Periodicità della verificazione |
Masse e misure campione; misure di
capacità, comprese quelle montate su
autocisterne |
5 anni |
Strumenti per pesare |
3 anni |
Complessi di misura per carburanti |
2 anni |
Misuratori di volumi di liquidi diversi da
carburanti e dall'acqua |
4 anni |
Misuratori massici di gas metano per
autotrazione |
2 anni |
Strumenti di misura lunghezze compresi i
misuratori di livello dei serbatoi |
4 anni |
Strumenti diversi da quelli di cui alle
righe precedenti |
Variabile1 |
1 Secondo l'impiego e secondo la
periodicità fissati con procedimento del
Ministero dell'Industria, sentito il parere del
Comitato Centrale
Con la Legge n. 77 del
25/03/1997 (articolo 4 comma 4 lettera d)
è stata prevista l'esecuzione della
verifica periodica anche attraverso
l'accreditamento di laboratori autorizzati che
offrano garanzie di indipendenza e di
qualificazione tecnico-professionale.
In base a tale norma, attuata con D.M. n. 182 del
28/03/2000 e D.M. 10/12/2001,
la Camera di Commercio competente adotta il
provvedimento di riconoscimento di
idoneità a svolgere la verifica
periodica nei confronti delle imprese
richiedenti, per le specifiche categorie di
strumenti.
I laboratori così abilitati potranno
eseguire le verifiche periodiche su tutto il
territorio nazionale, secondo le procedure e
con le modalità prescritte.
Nel 2003 il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato apposito regolamento che disciplina
il procedimento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori,
aventi sede operativa nella provincia di Prato, all'esecuzione della
verificazione periodica degli strumenti di misura.
La Camera di Commercio di Prato ha predisposto l'elenco, consultabile
da tutti gli interessati, dei laboratori ai quali è stata riconosciuta
l'idoneità.
È posto
a carico degli utenti metrici (il cui elenco è tenuto
ed aggiornato a cura della Camera di Commercio) l'obbligo di:
- garantire il corretto funzionamento dei
propri strumenti, conservando ogni documento
relativo;
- mantenere l'integrità delle
targhette di verificazione nonché di
tutti gli altri sigilli;
- non usare strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili
metrologicamente.
Ufficio Servizi di Metrologia
Per informazioni:
Responsabile dell'Ufficio: Dott.ssa Maria Cristina Sestini
Tel. 0574/612.778 - 612.826
Fax: 0574/597545
Indirizzo: Via Valentini 19 – 6°
piano
E-mail: metrico@po.camcom.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore
8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore
14.30/15.40
Sabato chiuso |