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Diritto Annuale - Sanzioni e cartelle esattoriali
In caso di mancato o tardato pagamento
Tutte le imprese che hanno commesso una violazione, ovvero che:
- hanno omesso del tutto il versamento;
- hanno effettuato un versamento incompleto;
-
hanno versato il tributo alla scadenza prevista per il versamento con 0,40%,
ma omettendo l'applicazione dello 0,40% stesso (anche in caso di utilizzo di crediti in compensazione);
- hanno effettuato un versamento in ritardo
sono da considerarsi soggette a una sanzione amministrativa (art.
18 L. 580/1993, D.Lgs. 472/1997, decreto ministeriale 27.1.2005
n. 54, Regolamento Camerale
adottato con delibera di Consiglio n. 6 del 2005, e successive modifiche). Questa viene irrogata tramite emissione di un ruolo,
ovvero tramite cartelle esattoriali per il recupero dei diritti dovuti, oppure in casi particolari tramite
notifica di un atto di irrogazione.
Se però la violazione viene regolarizzata entro un anno dalla scadenza, è possibile evitare l'irrogazione della
sanzione tramite cartella esattoriale, versando contestualmente l'importo del tributo e le somme a titolo di ravvedimento.
Fare click qui per informazioni dettagliate sul ravvedimento.
Inoltre, dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento,
le imprese che non hanno ancora provveduto al pagamento, del tutto o in parte, non possono
ottenere la certificazione da parte del Registro delle Imprese (art.
24, comma 35, legge 449/1997). Le imprese inadempienti riguardo al diritto annuale non
possono infine avere accesso ai contributi camerali.
Ravvedimento operoso
È stata creata un'apposita pagina per evidenziare maggiormente tutte le istruzioni riguardo al versamento con ravvedimento.
Fare click qui per accedere alla nuova pagina sul ravvedimento.
Regolarizzazione diritto annuale degli anni precedenti
Per le imprese che non avessero ancora versato il diritto annuale
degli anni 2011 e/o precedenti si fa presente che:
-
per tutti gli anni fino al 2008 compreso è stato emesso il ruolo;
le relative cartelle esattoriali sono state notificate alle imprese
comprensive dell'eventuale quota di tributo
non versato, di interessi e della sanzione. Si invita pertanto a
non effettuare più versamenti con il modello F24 per tali
annualità.
-
i diritti annuali dal 2009 in poi devono essere versati mediante modello F24, sezione ICI ed altri tributi locali,
indicando come codice Ente la sigla automobilistica (es. Prato = PO), il codice tributo 3850, e l'anno di riferimento del tributo
omesso. Se non è trascorso più di un anno dalla violazione (ovvero dall'ultimo giorno utile per pagare
senza ritardo) è possibile effettuare il ravvedimento; altrimenti si dovrà pagare
il solo tributo e attendere l'irrogazione della sanzione.
È sempre opportuno, per le imprese che desiderano regolarizzare, contattare l' Ufficio Diritto Annuale
per verificare se siano stati emessi ulteriori ruoli.
Per quanto riguarda gli importi dovuti, le modalità di calcolo ecc., è presente
un'apposita pagina web per ogni anno; ovvero per il
2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009,
2010 e 2011.
Tali pagine sono accessibili anche dalla sezione "Diritto anni precedenti" del menu "Argomenti",
presente all'inizio di ogni pagina web relativa al diritto annuale, in alto a sinistra sotto il titolo.
Cartelle esattoriali: calcolo di sanzione e interessi
Alle imprese che abbiano commesso una violazione relativa al diritto annuale,
e che non abbiano effettuato il ravvedimento, sarà irrogata una sanzione a mezzo di cartella esattoriale.
Le violazioni possono essere di quattro tipi:
- versamento omesso;
- versamento incompleto;
- versamento entro la scadenza per il pagamento con 0,40%, ma senza applicazione dello 0,40% stesso;
- versamento in ritardo.
Con la cartella esattoriale viene richiesto il pagamento dell'eventuale tributo non versato, degli interessi legali, nonché
della sanzione amministrativa tributaria (ai sensi del D.M. 54/2005 e del Regolamento Camerale
n. 6 del 27.7.2005 e successive modifiche e integrazioni).
In merito ai versamenti omessi, si ricorda che, con la riforma normativa avvenuta nel 2001
(D.M. 11.5.2001 n. 359), sono tenute al pagamento del diritto annuale
anche le società che hanno cessato l'esercizio dell'attività,
o che sono state poste in liquidazione, o le imprese individuali
non più operanti, fino all'anno in cui viene presentata l'istanza
di cancellazione al Registro Imprese. (Per maggiore dettaglio,
si consulti la pagina "Soggetti
tenuti e non tenuti al pagamento").
Per quanto riguarda il calcolo della sanzione, bisogna individuare la data di pagamento delle eventuali somme versate. Le somme
versate entro la prima scadenza (corrispondente in genere al 16 giugno) non sono soggette a sanzione: ovvero, se il pagamento
è incompleto, si applica la percentuale di sanzione solo sul residuo non versato. Le somme versate entro la seconda scadenza
(ovvero il 16 luglio) sono invece considerate regolari solo se è stato integralmente pagato il tributo dovuto più
lo 0,40%, altrimenti ai sensi del D.M. 54/2005 sono considerate "versamento tardivo" (ritardo inferiore o uguale a 30 giorni).
Tutto quanto versato con oltre 30 giorni di ritardo rientra nella stessa categoria di sanzione dei versamenti omessi.
Individuate le date di versamento, la sanzione si calcola con le seguenti percentuali:
- del 10% per il diritto versato con ritardo inferiore o uguale a 30 giorni;
- dal 30% al 100% per il diritto non versato (in tutto o in parte) oppure versato con ritardo superiore a 30 giorni.
È possibile che la sanzione presente in cartella esattoriale sia più bassa di quella che risulterebbe dal
precedente calcolo.
Innanzitutto, per le violazioni degli anni fino al 2004 compreso, in applicazione del principio del "favor rei"
(violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del DM 54/2005 - articolo 3 comma 3 D.Lgs. 472/1997), la Camera di Commercio di
Prato ha stabilito di irrogare la sanzione sempre al 10%.
Poi, quando ricorrono i presupposti, viene applicato il principio delle "violazioni continuate" (si veda l'articolo 6
del Regolamento Camerale): quando un contribuente commette violazioni su più anni, senza ricevere alcuna notifica
di violazione relativa al diritto annuale, ha diritto a che la sanzione complessivamente irrogata (somma delle sanzioni dei singoli anni)
non sia superiore alla più alta fra esse, calcolata in base alle regole precedenti, aumentata del 200%.
Il calcolo degli interessi viene effettuato al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente (articolo 1284 Codice Civile),
con calcolo in giorni e divisore 36500, con il periodo individuato partendo dalla scadenza del versamento e:
- fino alla data effettiva di versamento per i pagamenti in ritardo;
- fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione, per i tributi omessi in tutto o in parte.
Per informazioni più dettagliate sul contenuto della cartella
esattoriale si veda la sezione qui sotto. Per i riferimenti normativi
si seguano invece i seguenti link:
Cartelle esattoriali: guida alla lettura
La cartella esattoriale viene emessa dall'Agente della Riscossione, ovvero da una società
del gruppo Equitalia s.p.a., di cui riporta il logo caratteristico (la E con i due triangoli). Viene inviata
al titolare dell'impresa individuale all'indirizzo della sua residenza anagrafica, e alle società
all'indirizzo della sede legale. Per le società di persone può anche essere notificata a tutti i soci
(esclusi accomandanti nelle sas), oltre al liquidatore, fermo restando che dovrà essere pagata da uno solo di questi soggetti.
Nella prima pagina in alto si trova la copia a ricalco del verbale
di notifica: a partire dalla data indicata in tale verbale,
il contribuente ha 60 giorni di tempo per procedere al pagamento
delle somme indicate. (Per le cartelle notificate tramite posta,
la data potrebbe essere indicata sulla busta).
Sempre nella prima pagina si trova l'intestazione della cartella,
comprendente i dati anagrafici del contribuente (comprensivi
del codice fiscale) e un'indicazione sommaria degli importi
iscritti a ruolo e degli Enti destinatari delle somme
indicate. Nell'intestazione è indicato anche qual è
l'Agente della Riscossione (ambito provinciale) a cui è
stato affidato l'incarico di esigere le somme dovute.
Dopo la riforma della riscossione coattiva (si vedano i decreti
legislativi n. 37, 46 e 112 del 1999), l'Agente della Riscossione
(un tempo chiamato "Concessionario") competente è
quello della provincia in cui - negli archivi dell'Anagrafe Tributaria
- si trova la residenza dell'imprenditore individuale ovvero la
sede principale dell'impresa societaria. Inoltre viene emessa un'unica
cartella per tutti i codici tributo a carico del soggetto, per cui
oltre al diritto annuale possono essere presenti somme dovute ad
altri Enti impositori, oppure possono coesistere importi dovuti
a Camere di Commercio diverse. Esemplificando, un imprenditore individuale
iscritto alla CCIAA di Prato (perché in tale provincia svolge
la sua attività), ma residente a Roma, e che non abbia versato
il diritto annuale, riceverà una cartella dall'Agente della Riscossione per la provincia di Roma, fermo restando
che i relativi importi da versare sono destinati alla Camera di
Commercio di Prato.
L'agente della riscossione competente per oltre l'80% dei nominativi
iscritti a ruolo dalla CCIAA di Prato è EQUITALIA CENTRO S.p.A.,
viale Montegrappa 304/F, Prato (che ha incorporato Equitalia CERIT).
Seguono due sezioni che indicano più analiticamente le somme
dovute e le relative motivazioni: il "Dettaglio degli addebiti"
e i "Dati a uso degli uffici". In entrambe è riportato
il numero REA dell'impresa iscritta a ruolo, di cui si prega di
prendere nota prima di richiedere informazioni telefoniche alla
CCIAA.
Nel "Dettaglio degli addebiti" è presente un riquadro
per ogni Ente impositore (es. Camera di Commercio di Prato, Ufficio
Diritto Annuale) con la successiva indicazione - tre righe di descrizione
- delle motivazioni della sanzione e iscrizione a ruolo.
Seguono i singoli tributi iscritti a ruolo, i cui codici si possono
consultare con più dettaglio nella sezione "Dati
a uso degli uffici":
-
il codice 961 si riferisce al diritto annuale in base
a come era stato emesso sul bollettino (annualità fino
al 2000) o calcolato come differenza tra quanto era dovuto dall'impresa
e quanto è stato effettivamente versato con modello F24
(annualità dal 2001 in poi). A fianco del codice "961",
è indicato l'anno di competenza a cui si riferisce.
-
il codice 962 si riferisce alla mora per tardato pagamento
(annualità fino al 2000, pari al 2% per ogni mese di ritardo)
o alla sanzione per omesso o tardivo versamento (dal 2001 in poi).
-
il codice 992 si riferisce agli interessi legali sulle
somme non versate entro i termini di legge ed è calcolato
dalla scadenza dell'annualità di riferimento alla data
di effettivo versamento, oppure fino alla data di consegna dei
ruoli all'Agente della Riscossione se trattasi di importi ancora
non regolarizzati. Il tasso di interesse legale è pari
al 3,5% (per il 2001), 3% (per gli anni 2002 e 2003), 2,5% (dal
2004 al 2007), 3% (per gli anni 2008 e 2009), 1% (per l'anno 2010), 1,5% (per l'anno 2011),
2,5% (dal 2012 in poi).
-
Se sono presenti righe con i codici tributo 5062, 5063, 5064,
5065, 5076, queste non si riferiscono al diritto annuale,
bensì all'Ufficio Sanzioni (ex-UPICA) della Camera di commercio,
per cui in tal caso si prega di rivolgersi a tale ufficio.
Dopo il dettaglio degli importi, la cartella riporta varie informazioni
per il pagamento e le istruzioni per l'eventuale ricorso o annullamento
in autotutela, per le quali si rinvia alle sezioni seguenti.
Cartelle esattoriali: guida al pagamento
Si fa presente che, nel caso di cartella emessa per una società e notificata a più di un soggetto (es. ai soci delle snc,
agli accomandatari delle sas, ai liquidatori), deve essere effettuato un solo versamento in quanto trattasi della stessa cartella.
Ciò si vede dal numero cartella che è unico tranne le tre cifre dopo la barra, che si riferiscono ai soci coobbligati
es.
136 - 2006 - 99999999 99 è la cartella notificata alla società
136 - 2006 - 99999999 99 / 001 per il primo socio
136 - 2006 - 99999999 99 / 002 per il secondo, ecc.
Gli importi da versare sono diversi a seconda che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure successivamente:
-
se il pagamento avviene entro 60 giorni, si devono versare i tributi a ruolo, il 4,65% di compenso di riscossione e le spese
di notifica;
-
se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla notifica, si devono versare, oltre ai tributi a ruolo e alle spese di notifica,
anche l'intero compenso esattoriale (percentuale variabile da provincia a provincia, indicativamente 8 o 9%), gli interessi
di mora e il rimborso delle spese per eventuali procedure esecutive. Non dovrà essere utilizzato il bollettino premarcato
allegato alla cartella; il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.
Sono in corso di attivazione, da parte di Equitalia, nuove modalità
di pagamento delle cartelle esattoriali: presso i tabaccai che dispongono
dell'apposito terminale, oppure on line con carta di credito o con generazione
di numero RAV (sul sito di Equitalia).
Cartelle esattoriali: richiesta di riesame in autotutela
In tutti i casi in cui il contribuente si veda recapitare una
cartella esattoriale, comprendente anche codici tributo 961, 962
e/o 992 (diritto annuale), di cui ritiene non dovuto il pagamento,
potrà richiedere informazioni all'Ufficio Diritto Annuale, dopo aver preso nota
del numero REA presente nella sezione "Dettaglio degli addebiti"
oppure "Dati a uso degli uffici" (escluse le cartelle
emesse per violazioni sui vecchi bollettini).
Se il contribuente ritiene che la cartella sia - in tutto o in
parte - palesemente illegittima o infondata (ad esempio, perché
ha regolarmente effettuato il pagamento che gli viene contestato),
può presentare richiesta di riesame in autotutela,
al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della
medesima senza bisogno di ricorrere ad organi giurisdizionali.
La presentazione di memorie difensive in sede di autotutela, comunque,
non interrompe né sospende il termine per la proposizione
dell'eventuale ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed
è sempre possibile anche dopo che è trascorso il termine
medesimo.
La domanda di riesame in autotutela dovrà essere presentata
utilizzando l'apposito modulo e ad essa dovranno essere
allegate le copie ben leggibili della cartella notificata, di eventuali modelli F24 di avvenuto pagamento con
codice tributo 3850 (diritto annuale) e di un documento di identità del richiedente.
Si ricorda che non costituiscono causa di esonero
dal versamento - e quindi motivi validi per richiedere l'annullamento
della cartella - la liquidazione o inattività dell'impresa
in forma societaria, o la cessazione dell'attività dell'impresa
individuale, se non è stata tempestivamente richiesta la
cancellazione dal Registro delle Imprese (si consulti la pagina "Soggetti tenuti e non tenuti
al pagamento").
Fare click qui per scaricare il modulo per la richiesta di riesame in autotutela (formato .pdf)
Cartelle esattoriali: richiesta di rateazione
Di regola, la cartella esattoriale relativa al diritto annuale
deve essere versata in unica soluzione, entro il 60° giorno
dalla notifica. Nel caso di contribuenti in situazione di oggettiva
e dimostrabile difficoltà finanziaria, può essere
richiesta la rateizzazione dell'importo dovuto. Il procedimento è
disciplinato con regolamento adottato con Determinazione del Segretario
Generale n. 185 del 26.07.2006.
I soggetti interessati a un pagamento rateale di una cartella esattoriale
dovranno contattare l'Ufficio Diritto Annuale,
che verificherà la sussistenza dei requisiti necessari e
farà compilare apposita istanza soggetta a imposta di bollo
pari a € 14,62. L'istanza dovrà essere presentata, a
pena di decadenza, entro il 60° giorno dalla notifica della
cartella: nel caso di accoglimento, verrà comunicato al contribuente
il piano di rateazione con gli importi da versare e le relative
scadenze (massimo 10 rate, ciascuna con un importo minimo di Euro 30,00).
Fare click qui per scaricare il modulo per la richiesta di rateazione (formato .pdf)
Cartelle esattoriali: responsabile del procedimento
Responsabile dei procedimenti di riscossione del diritto annuale
(con sanzioni e interessi) tramite ruolo esattoriale, di rateazione
e dilazione del pagamento delle relative cartelle, e di sospensione
o sgravio del ruolo esattoriale per la riscossione del diritto annuale,
è il Capo Servizio "Amministrativo contabile",
nella persona della dr.ssa Angela Corretti.
Ufficio Diritto Annuale
Per informazioni:
Francesco Tognaccini - tel. 0574/612762
Simona Becheri - tel. 0574/612761
Maria Grazia Guiggiani - tel. 0574/612755
Fax 0574/612756
Indirizzo: Via Valentini 14 - 5º piano,
59100 Prato
E-mail: diritto.annuale@po.camcom.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore 8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40
Sabato chiuso |
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