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Diritto Annuale 2010 (archivio anni precedenti)
Diritto annuale 2010 - documentazione
La guida al versamento del diritto annuale 2010 contiene l'informazione più dettagliata, la stessa che è
stata pubblicata su questo sito in occasione dell'esazione del tributo di tale anno. In alternativa, le stesse istruzioni
sono presenti in questa pagina in forma riassuntiva.
È possibile inoltre scaricare il volantino distribuito presso gli
uffici della Camera di Commercio, le lettere informative inviate alle imprese, nei due diversi formati
per la sezione speciale e per la sezione ordinaria, e infine il consueto foglio di calcolo
Excel/OpenCalc per determinare il dovuto per la sezione ordinaria.
Documentazione Diritto annuale 2010 |
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Guida al versamento del diritto annuale 2010 (pdf) Versione completa (Parte I e II)
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Volantino esazione diritto annuale 2010 (pdf)
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Lettera informativa 2010 per le imprese iscritte in sezione speciale (pdf)
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Lettera informativa 2010 per le imprese iscritte in sezione ordinaria (pdf)
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Calcolo diritto annuale 2010 per imprese iscritte in sezione ordinaria (xls)
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Diritto annuale 2010 - riferimenti normativi
Il diritto annuale, previsto dall'art. 18 della L. 580/1993, è disciplinato dal Decreto Interministeriale 11.05.2001 n. 359.
Gli importi sono stati fissati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.12.2009. Con provvedimento n. 88
del 05.11.2009, la Giunta della Camera di Commercio di Prato ha stabilito
per il diritto annuale 2010 la maggiorazione del 20% rispetto agli importi ministeriali.
Diritto annuale 2010 - soggetti tenuti al versamento
Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese,
già presenti nel Registro all'1.1.2010 oppure iscritti nel corso del 2010. Le imprese che sono state
iscritte per una frazione d'anno pagano il diritto per intero. I soggetti inattivi, con attività sospesa
o in liquidazione sono tenuti al versamento. Le cause di esonero sono tassativamente indicate dall'articolo 4 del D.M. 359 del 2001:
-
per fallimento o liquidazione coatta amministrativa o scioglimento d'ufficio (cc. 2545-septiesdecies) entro il 31.12.2009
(salvo il caso di esercizio provvisorio dell'attività);
-
per cancellazione volontaria, con attività cessata entro il 31.12.2009 (individuali) o bilancio finale di liquidazione
approvato entro il 31.12.2009 (società);
in entrambi i casi, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30.01.2010
(giorno festivo, quindi termine prorogato al 01.02.2010).
Diritto annuale 2010 - scadenza
La scadenza ordinaria per il versamento (per le imprese e unità locali preesistenti all'inizio del 2010) è
fissata in data pari al termine per il versamento del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero (art. 17 del
D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni):
- il 16 giugno 2010 per il versamento senza 0,40%;
- il 16 luglio 2010 per il versamento con 0,40% (anche in caso di compensazione con altri tributi).
Le imprese soggette a studi di settore (che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito
per il relativo studio di settore) possono beneficiare
di una proroga, solo per il diritto annuale 2010, in base al D.P.C.M. 10.06.2010; in tal caso le scadenze diventano:
- il 6 luglio 2010 per il versamento senza 0,40%;
- il 5 agosto 2010 per il versamento con 0,40% (anche in caso di compensazione con altri tributi).
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi possono avere una diversa scadenza;
se il bilancio è stato approvato nel mese di giugno o oltre, la prima scadenza è fissata al 16 luglio 2010
e di conseguenza è spostata anche quella per il versamento con 0,40%. Le società con esercizio non coincidente con l'anno
solare hanno la scadenza spostata, sempre in avanti rispetto alle altre, in base alla data di chiusura
dell'esercizio.
Per le nuove iscrizioni (di imprese e/o di unità locali) il diritto annuale deve essere versato contestualmente alla
presentazione della domanda oppure con F24 nei 30 giorni successivi.
Diritto annuale 2010 - importi (regole generali)
Di seguito sono elencati i criteri generali validi per tutte le imprese, in qualunque sezione siano esse iscritte.
-
il diritto annuale non è frazionabile in alcun caso in proporzione ai mesi di iscrizione al
Registro Imprese (sia per la sede che per le unità locali);
-
il criterio di arrotondamento è quello (già utilizzato anche per il diritto annuale 2009),
che prevede tutti i calcoli - per la sede ed eventuali unità locali -
effettuati mantenendo 5 cifre decimali, arrotondando all'Euro soltanto il risultato finale (dovuto totale per sede e unità
locali nella stessa provincia);
-
nel caso di trasferimento di sede fra province diverse, il diritto annuale non deve essere versato al momento dell'iscrizione
nella Camera di destinazione, ma deve essere pagato alla scadenza ordinaria del versamento (con modello F24) alla Camera nei cui registri
risultava iscritta all'1.1.2010, indipendentemente dalla data effettiva di trasferimento;
-
nel caso di trasformazione di natura giuridica da società semplice (sezione speciale) a qualsiasi altra forma societaria
(sezione ordinaria), o di cambio di sezione dell'imprenditore individuale da sezione speciale a ordinaria (o viceversa), il diritto
deve essere pagato in base alla natura giuridica all'1.1.2010;
-
la trasformazione giuridica fra due forme societarie entrambe iscritte in sezione ordinaria (società di persone, di
capitali, cooperative, ecc.) è del tutto ininfluente ai fini del diritto annuale in quanto in entrambi i casi si paga in
base al fatturato.
Diritto annuale 2010 - importi sezione speciale e imprese estere
Si invita a consultare anche le regole generali in materia di calcolo del diritto annuale.
Per la sezione speciale e per le unità locali/sedi secondarie di imprese estere, gli importi sono gli
stessi sia per le nuove iscrizioni che per le imprese preesistenti (che pagano con il termine ordinario di versamento).
A causa della modalità di arrondamento (applicata già a partire dal diritto annuale 2009)
non è più però possibile esporre il dovuto separatamente per la sede e la singola unità locale.
Nella tabella che segue, gli importi sono già calcolati e
arrotondati per le imprese che abbiano fino a un massimo di 3 unità locali; le imprese che ne abbiano in misura maggiore
dovranno eseguire il calcolo così come indicato nella Guida al versamento del diritto annuale 2010 a pagina 20.
Importi già maggiorati del 20% e arrotondati (vedi legenda dopo la tabella)
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PIC.IMPR. / SS.AGR.(1)
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SS.(2) NON.AGR.
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SOC.AVV.(3)
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UL.EST.(4)
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2010 Sede senza unità locali |
€ 106,00 |
€ 173,00 |
€ 204,00 |
------ |
2010 Sede e 1 UL in prov.di Prato |
€ 127,00 |
€ 207,00 |
€ 245,00 |
------ |
2010 Sede e 2 UL in prov.di Prato |
€ 148,00 |
€ 242,00 |
€ 286,00 |
------ |
2010 Sede e 3 UL in prov.di Prato |
€ 169,00 |
€ 276,00 |
€ 326,00 |
------ |
2010 1 U.L. in prov. di Prato |
€ 21,00 |
€ 35,00 |
€ 41,00 |
€ 132,00 |
2010 2 U.L. in prov. di Prato |
€ 42,00 |
€ 69,00 |
€ 82,00 |
€ 264,00 |
2010 3 U.L. in prov. di Prato |
€ 63,00 |
€ 104,00 |
€ 122,00 |
€ 396,00 |
(1) - PIC.IMPR. / SS. AGR. = Piccoli imprenditori individuali, artigiani, agricoli (non iscritti in sezione ordinaria)
e società semplici agricole
(2) - SS. NON AGR. = Società semplici non agricole
(3) - SOC. AVV. = Società tra avvocati ai sensi del c. 2 art. 16 D.Lgs. 2.2.2001 n. 96
(4) - UL. EST. = Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero
Diritto annuale 2010 - importi sezione ordinaria
Si invita a consultare anche le regole generali in materia di calcolo del diritto annuale.
Per la sezione ordinaria, le nuove imprese e/o unità locali (ovvero iscritte nel 2010) pagano un importo
in misura fissa (pari alla classe più bassa di fatturato) mentre tutte le altre devono effettuare il conteggio
in base al fatturato come di seguito descritto. La seguente tabella riporta gli importi dovuti per le iscrizioni in corso d'anno:
SEZIONE ORDINARIA - Nuove iscrizioni (importi già maggiorati)
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2010 Diritto dovuto per l'iscrizione in sezione ordinaria di una nuova impresa con sede in provincia di Prato
(imprenditori individuali non piccoli, società cooperative, consorzi, società di persone, società
di capitali)
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€ 240,00
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2010 Diritto dovuto per l'iscrizione di una nuova unità locale di impresa iscritta in sezione ordinaria
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€ 48,00
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Per tutti gli altri soggetti il calcolo del diritto dovuto viene effettuato in base al fatturato come di seguito descritto.
Si vedano anche la definizione di fatturato, il
foglio di calcolo 2010 Excel/OpenCalc e lo schema del calcolo in forma grafica di diagramma
di flusso nella Guida al versamento del diritto annuale 2010 a pagina 16.
NOTA - Di seguito, quando si specifica "arrotondamento" (sia esso al quinto decimale, al centesimo oppure all'Euro)
deve sempre intendersi con criterio matematico, ovvero per difetto se la prima cifra decimale che viene scartata è
da 0 a 4 e per eccesso se è da 5 a 9.
- Individuare il fatturato 2009 così come descritto nella sezione successiva.
-
Calcolare l'importo base ministeriale per la sede (5 decimali), in base alla seguente tabella (si sommano gli importi dei
singoli scaglioni fino a quello in cui si trova il fatturato dell'impresa):
SEZIONE ORDINARIA - Diritto Annuale 2010 - importi al netto della maggiorazione
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da Euro |
a Euro |
Importi/ aliquote |
0,00 |
100.000,00 |
Euro 200,00 (misura fissa) |
100.000,00 |
250.000,00 |
0,015 % |
250.000,00 |
500.000,00 |
0,013 % |
500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010 % |
1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009 % |
10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005 % |
35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003 % |
50.000.000,00 |
------------- |
0,001 % (max. Euro 40.000,00) |
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Calcolare l'importo base ministeriale per l'unità locale (5 decimali), come 20% di quello per la sede,
con il massimo di Euro 200,00.
-
Effettuare la seguente operazione (mantenendo 5 decimali nel risultato):
dovuto sede [se in prov. di Prato] +
( dovuto U.L. x numero unità locali in prov. di Prato )
-
Al risultato precedente, applicare la maggiorazione del 20% (delibera di Giunta n. 88 del 05.11.2009), e arrotondare quanto
ottenuto prima al centesimo e poi all'Euro (circolare Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21.12.2001): si otterrà l'importo
da indicare nel modello F24 per la CCIAA di Prato, anno 2010.
-
Se si sceglie di pagare alla seconda delle scadenze previste, lo 0,40% in più si calcola sull'importo precedentemente
arrotondato all'Euro, ma il risultato non si arrotonda nuovamente all'Euro, bensì al centesimo.
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Se l'impresa ha unità locali fuori provincia, si riparte dall'importo base ministeriale per l'unità
locale e, per ogni CCIAA: si moltiplica per il numero di unità locali in quella provincia; si applica l'eventuale
maggiorazione; si arrotonda al centesimo e poi all'Euro.
-
Le unità locali iscritte nel 2010 a Prato, a differenza delle altre, pagano sempre Euro 48,00
(ovvero 40 + 20% di maggiorazione).
Questo importo, di regola, deve già essere stato versato al momento della domanda di iscrizione o nei 30 giorni successivi.
Diritto annuale 2010 - definizione di fatturato
Il "fatturato", ai fini del calcolo del diritto annuale, è definito dall'articolo 1 del D.M. 359 del 11.05.2001.
Si ottiene sommando gli importi di alcuni righi del riquadro IRAP. Per il diritto annuale 2010 si fa riferimento al modello
IRAP 2010 redditi 2009; ciò anche in caso
di società con esercizio non coincidente con l'anno solare.
Prima di elencare le istruzioni per ogni tipo di impresa, si sottolineano alcuni criteri generali:
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Anche per i soggetti che applicano l'articolo 5-bis del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ai fini della determinazione
della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto non rileva l'adeguamento agli studi di settore;
-
I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP,
ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono procedere alla
somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP.
MODELLO IRAP 2010 - QUADRO IC Società di capitali:
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Sezione I - Imprese industriali e commerciali: somma dei righi IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
e IC5 (altri ricavi e proventi).
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Sezione II - Banche ed altri soggetti finanziari: somma dei righi IC15 (interessi attivi e proventi assimilati)
e IC18 (commissioni attive).
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Sezione I + Sezione II (in caso di compilazione di entrambe): per le società la cui attività consiste nella
assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano
la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 articolo 6 del D.Lgs. 446/97, somma dei righi IC1
(ricavi delle vendite e delle prestazioni), IC5 (altri ricavi e proventi) e IC15 (interessi attivi e proventi assimilati).
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Sezione III - Imprese di assicurazioni: tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei premi e degli altri
proventi tecnici così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti C.C.; precisamente alla
somma delle voci I.1, I.3, II.1, II.4 del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.4.2008
n. 22 (pubblicato in G.U. n. 106 del 29.4.2008).
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Sezione V - Società in regime forfetario: tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite
e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo
2214 e seguenti del codice civile.
MODELLO IRAP 2010 - QUADRO IQ Persone fisiche: (se iscritte in sezione ordinaria)
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Sezione I - Imprese art. 5-bis D.Lgs. 446/1997: rigo IQ1 (ricavi di cui all'art. 85 c.1 a)b)f)g) del TUIR).
I contribuenti dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di
settore, riportato nello stesso quadro.
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Sezione II - Imprese art. 5 D.Lgs. 446/1997: somma dei righi IQ13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e
IQ17 (altri ricavi e proventi).
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Sezione III - Imprese in regime forfetario: rigo IQ41 (reddito d'impresa determinato forfetariamente).
MODELLO IRAP 2010 - QUADRO IP Società di persone:
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Sezione I - Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/1997: rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85 c.1 a)b)f)g) del TUIR).
I contribuenti dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore,
riportato nello stesso quadro.
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Sezione II - Soc. commerciali e finanziarie art. 5-6 c.9 D.Lgs. 446/1997: somma dei righi IP13 (ricavi delle vendite
e delle prestazioni) e IP17 (altri ricavi e proventi). Per le società la cui attività consiste nell'assunzione
di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base
imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/1997, la somma dei righi IP13 (ricavi
delle vendite e delle prestazioni), IP17 (altri ricavi e proventi) e IP18 (interessi attivi e proventi assimilati).
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Sezione III - Società in regime forfetario: rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente).
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Sezione V - Società esercenti attività agricola: rigo IP52 (corrispettivi).
ALTRI SOGGETTI:
Per le società "di comodo" (Modello IRAP 2010 quadro IS), i contribuenti minimi e i confidi si
invita a consultare la Guida al versamento del diritto annuale 2010 a pagina 23.
Diritto annuale 2010 - regolarizzazione
I termini per il ravvedimento sul diritto annuale 2010 sono scaduti. Di conseguenza, per
le imprese che abbiano omesso dei versamenti, oppure effettuato dei pagamenti incompleti, si dovrà versare la sola
differenza di tributo omessa, e attendere la successiva irrogazione della sanzione con cartella esattoriale.
Il versamento andrà eseguito tramite F24 telematico, riempiendo una riga della sezione IMU e altri
tributi locali, con codice ente PO,
codice tributo 3850, anno di riferimento 2010, e l'importo da versare.
Ufficio Diritto Annuale
Per informazioni:
Francesco Tognaccini - tel. 0574/612762
Simona Becheri - tel. 0574/612761
Maria Grazia Guiggiani - tel. 0574/612755
Fax: 0574/612756
Indirizzo: Via Valentini 14 - 5º piano, 59100 Prato
E-mail: diritto.annuale@po.camcom.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore
8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore
14.30/15.40
Sabato chiuso
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