Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Prato (O.C.C.)
L'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Prato (O.C.C.) è stato iscritto al n. 148 del Registro degli Organismi di cui all'art. 4 del D.M. n. 202/2014 tenuto dal Ministero della Giustizia.
E' un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine di far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.
Che cos'è il sovraindebitamento
Ai sensi dell'art. 6 della Legge n.3/2012 il "sovraindebitamento" è la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Chi può accedere alla procedura
I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori.
Possono accedere alla procedura:
- consumatore;
- imprenditore agricolo;
- c.d. start up innovativa;
- imprenditore sotto soglia art 1 L.F. (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
- imprenditore sopra soglia art 1 L.F. ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
- imprenditore cessato;
- socio illimitatamente responsabile;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011;
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
- enti privati non commerciali.
Non possono invece accedere alla procedura
- l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
- chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
- chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
Come si accede alla procedura
Il debitore può rivolgersi all'OCC territorialmente competente per il deposito della domanda di avvio del procedimento. L'Organismo, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.
Il procedimento si potrà concludere con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.
Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 202/2014
Incarichi conferiti dal referente ai gestori della crisi nell'anno 2020
- Dott.ssa Maria Lucetta Russotto: 1 incarico
Incarichi conferiti dal referente ai gestori della crisi nell'anno 2019
- Dott.ssa Giovanna Cobuzzi: 3 incarichi
- Dott.ssa Alessandra Cocci: 3 incarichi
- Dott. Daniele De Sanctis: 2 incarichi
- Dott.ssa Matilde Paola Lombardi: 1 incarico
- Dott. Giampiero Russotto: 1 incarico
Modulistica
O.C.C. della Camera di Commercio di Prato
Per informazioni:
Tel.: 0574/612785 - 612764
Fax: 0574/612834
Indirizzo: via del Romito 71
E-mail: occ@ptpo.camcom.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore 8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40
Sabato chiuso |