Dal 18 maggio 2015 sono entrate in vigore nuove
modalità di deposito delle domande relative ai titoli
di proprietà industriale e seguiti e di versamento dei
diritti e tasse di concessione governativa.
Deposito domande cartacee
La modulistica per il deposito delle domande
cartacee è reperibile sul sito dell'UIBM.
Il pagamento dei diritti relativi
ai titoli di proprietà industriale e le tasse sulle concessioni
governative sui marchi, connessi alla nuova modalità di
deposito dovranno essere effettuali tramite il modello "F24
Versamenti con elementi identificativi" e, in caso
di amministrazioni pubbliche, "F24 Enti pubblici".
Invio telematico delle domande
Per gli utenti che utilizzano la procedura di invio telematico,
la trasmissione delle domande dovrà essere effettutata
tramite apposito portale messo a disposizione dal Ministero dello
Sviluppo Economico, al seguente link:
Marchio nazionale
Registrazione per
Marchio d'Impresa
Il marchio d'impresa è un segno
distintivo che serve a contraddistinguere i
prodotti o servizi che un'impresa produce o
mette in commercio. Si distingue al riguardo
fra marchi di fabbrica, di commercio e di
servizio.
Attraverso la registrazione il titolare del
marchio (impresa, ente o persona fisica)
ottiene il diritto di farne uso esclusivo per
contraddistinguere i propri prodotti e servizi
e di vietarne l'uso da parte di altri per
prodotti o servizi identici o simili.
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano
10 anni dalla data di deposito della domanda; la
registrazione può essere rinnovata
per periodi decennali, purché la domanda venga
presentata entro i 12 mesi precedenti la scadenza del decennio
in corso, o nei 6 mesi successivi, con l’applicazione
di una soprattassa.
Possono costituire marchi d’impresa i segni suscettibili
di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i
suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni
o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere
i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.
Possono essere richiesti anche marchi collettivi da
parte di soggetti, individuali o collettivi, che svolgano la
funzione di garantire la natura, la qualità o l’origine
di determinati prodotti o servizi; possono essere perciò usati
da più persone che si assoggettano all’osservanza
di determinati standards di qualità e ai relativi controlli.
Requisiti per la registrazione di un marchio:
- novità: assenza sul mercato di prodotti
o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro
non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre
due anni (tre se trattasi di marchio collettivo) o sia decaduto
per non uso ultraquinquennale;
- capacità distintiva: capacità di
distinguere un prodotto o servizio da quello di altri (il marchio
non deve consistere in una parola, figura o segno di uso generico
o in una denominazione o indicazione che descriva il prodotto);
- liceità: è la conformità all’ordine
pubblico e al buon costume.
Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio:
- gli stemmi egli altri segni considerati nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni
menzionati nelle convenzioni stessse, nonché i segni
contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse
pubblico, a meno che l’autorità competente non
ne abbia autorizzato la registrazione;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla
provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei
prodotti o servizi;
- i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime,
i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il
loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi
ha il diritto di portare tali nomi;
- i segni identici o simili ad un segno già noto come
ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa
dell’affinità di prodotti o servizi;
- i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna
uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi
non affini, ma che godano nello Stato di rinomanza;
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui
diritto d’autore, di proprietà industriale o di
altro diritto esclusivo;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche
di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al
prodotto dalla natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o
negli usi costanti del commercio;
- i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico
o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni
e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche
nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il
consenso dell’avente diritto;
- i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello
Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di
priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda
nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto
motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo
stesso.
Prima di procedere al deposito di una domanda
di registrazione per marchio di impresa
è opportuno verificare l'eventuale
esistenza di un marchio depositato e/o
registrato uguale o simile a quello per il
quale si intende depositare la domanda.
La ricerca di anteriorità può essere effettuata consultando
gratuitamente le seguenti banche dati:
Soltanto una ricerca effettuata su
tutte e tre le banche dati può essere
considerata completa, anche ai fini di
un deposito valevole solo nel territorio
nazionale, in quanto, consultando soltanto la
banca dati UIBM, non sarebbero visibili
né i marchi comunitari, che pure sono
validi in Italia, né quelli
internazionali, che possono avere designazioni
per l'Italia.
Per ottenere risultati più attendibili,
si consiglia di cercare le parole con e senza
accenti, sia al maschile che al femminile, al
singolare e al plurale, per frase intera e per
singole parole, ecc. Tutto questo al fine di
estrapolare dalla ricerca tutte le possibili
combinazioni verbali che si avvicinano, anche
foneticamente, al marchio in questione.
Per un corretto utilizzo delle singole banche
dati si rimanda alle istruzioni
presenti sui rispettivi siti; leggere
attentamente le clausole di limitazione di
responsabilità e le avvertenze per
l'uso.
La Camera di Commercio di Prato non si
assume alcuna responsabilità in
merito alla completezza e correttezza delle
informazioni contenute nelle predette banche
dati, né relativamente alle ricerche
effettuate dall'utenza.
Successivamente al deposito devono essere resi
pubblici tutti gli atti che trasferiscono o
modificano i diritti relativi ai marchi, sia
a titolo gratuito che a titolo oneroso
(cessioni totali o parziali, successioni
ereditarie, licenze, pignoramenti, sentenze,
ecc.) per mezzo della domanda di TRASCRIZIONE
nel Registro dei Marchi.
In caso di cambiamenti che non modificano i
diritti relativi al marchio (cambio ragione
sociale e/o natura giuridica, cambio indirizzo,
rinunce, ecc.), deve essere presentata
un'apposita domanda di ANNOTAZIONE nel Registro
dei Marchi.
Qualora l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
respinga oppure non accolga integralmente la
domanda, dandone tempestiva comunicazione al
richiedente, questi ha facoltà di
presentare RICORSO entro 60 giorni dalla data
della comunicazione.
Classi di prodotti e
servizi
I prodotti finiti sono classificati
secondo la loro funzione e destinazione, oppure per
analogia con altri prodotti finiti simili o
secondo altri criteri, come materia di cui sono
fatti oppure la modalità di
funzionamento;
I prodotti finiti composti, per uso multiplo,
(es. radio-sveglie) possono essere classificati
nelle classi corrispondenti a ciascuna delle
loro funzioni o destinazioni;
Le materie prime, grezze o semilavorate, sono
classificate - in linea di massima - tenendo
conto della materia di cui sono fatte;
I prodotti destinati a far parte di un altro
prodotto sono classificati - in linea di
massima - nella stessa classe di detto prodotto
soltanto nel caso che tale prodotto non possa
avere, normalmente, un'altra destinazione;
Se i prodotti, finiti e non, sono formati da
diverse materie sono classificati secondo la
materia predominante;
Gli astucci adatti ai prodotti che sono destinati a contenere
sono classificati - in linea di massima - nella stessa classe dei
prodotti stessi.
DOMANDA
DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO
Si ricorda di allegare, oltre al marchio applicato sulla domanda, un'altra rappresentazione del marchio su foglio A4. MODULO del CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
GDPR - Informativa Privacy
Costi
- TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER LA REGISTRAZIONE DI MARCHI
INDIVIDUALI:
Deposito
per 10 anni |
Tassa
di domanda |
€ 34,00 |
Tassa
per una classe |
€ 67,00 |
Totale |
€ 101,00 |
per
ogni classe in più oltre la prima |
€ 34,00 |
Rinnovo
per 10 anni |
Tassa
di domanda |
|
Tassa
per una classe |
€ 67,00 |
Totale |
€ 67,00 |
per
ogni classe in più oltre la prima |
€ 34,00 |
ATTENZIONE:
All'importo calcolato, nel caso che esista il mandatario, andrà aggiunta una ulteriore tassa di € 34,00.
Esenzione dal pagamento delle Tasse di Concessione Governativa e dei bolli
Marchi Collettivi
Il marchio collettivo, (art.11 C.P.I.) è un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo.
Marchi di Garanzia o Certificazione
I marchi di garanzia o certificazione sono un nuovo tipo di marchi, il cui scopo è certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi secondo un regolamento d'uso, che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio.
Il titolare del marchio di certificazione può essere una persona fisica o giuridica, un' istituzione o autorità e organismo di diritto pubblico, ma non può gestire un'attività che comporti la fornitura dei prodotti e servizi del tipo certificato.
Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito dell'UIBM.
ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 15/2019 entro il 23 marzo 2020 tutti i titolari di marchi collettivi, registrati sulla base della normativa antecedente il D.lgs. 15/2019, quale che sia la data di scadenza del titolo di interesse, devono necessariamente indicare all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, pena la decadenza del marchio, se intendano optare per la sua classificazione in marchio collettivo come specificato nella "nuova disciplina", ovvero in marchio di certificazione (Modifiche alla disciplina del marchio Collettivo).
Tasse sulle concessioni governative per la registrazione di
marchi collettivi e di certificazione:
Deposito
per 10 anni |
Tassa
di domanda |
€ 135,00 |
Tassa
per una o più classi |
€ 202,00 |
Totale |
€ 337,00 |
Rinnovo per
10 anni |
Tassa
di domanda |
|
Tassa
per una o più classi |
€ 202,00 |
Totale |
€ 202,00 |
ATTENZIONE: All’importo calcolato, nel caso che esista il
mandatario, andrà aggiunta una ulteriore tassa di € 34,00.
Ai fini della rinnovo per successivi periodi decennali, le relative
tasse devono essere corrisposte entro i 12 mesi precedenti la
scadenza del decennio in corso, o entro i 6 mesi successivi,
con l'applicazione
di una soprattassa di € 34,00.
Il pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale
e le tasse sulle concessioni governative sui marchi, connessi
alla nuova modalità di deposito dovranno essere effettuali tramite
il modello "F24
Versamenti con elementi identificativi" e, in caso di amministrazioni
pubbliche, "F24 Enti pubblici".
La data di deposito coincide con quella di presentazione nel caso in
cui il pagamento delle tasse dovute è effettuato in pari data.
Negli altri casi coincide con quella successiva di effettivo pagamento.
- N. 1 MARCA DA BOLLO da € 16,00 per la domanda di
registrazione (una marca ogni 4 pagine) e un'ulteriore marca da bollo
da € 16,00
qualora venga richiesta la copia autentica del verbale (ovvero
tante marche quante dovute per l'originale);
- DIRITTI DI SEGRETERIA, da versare all'atto
del deposito, pari ad € 40,00 se non si desidera
copia autentica del verbale di presentazione, oppure € 43,00
se si desidera copia autentica del verbale;
- Atto di procura o lettera d'incarico in bollo
da € 16,00, qulaora ci sia un mandatario per la
presentazione della domanda.
SI CONSIGLIA DI CONTATTARE L'UFFICIO MARCHI E BREVETTI PRIMA
DI PROCEDERE ALLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE,
AL FINE DI VELOCIZZARE LA PROCEDURA.
Comunicazione
Comune 1.0 del 20 febbraio 2014
Comunicazione
Comune 1.1 del 20 febbraio 2014
Comunicazione
Comune 1.2 del 20 febbraio 2014
Comunicazione
Comune 1.2 del 28 ottobre 2015
Ufficio Marchi e Brevetti:
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore
9.00/12.00
Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40
(solo per informazioni)
Sabato chiuso |