|
Subfornitura
Industriale
Introduzione alla
legge 192/98
La legge
192/98, entrata in vigore in data
20 ottobre 1998, detta una specifica disciplina
della subfornitura nelle attività
produttive.
Attraverso quest'intervento legislativo il
Parlamento ha inteso dettare nuove disposizioni
attinenti i rapporti contrattuali che si
instaurano fra committenti e terzisti, al fine
di dare maggiore certezza e
trasparenza ai medesimi ed assicurare
un maggiore tutela alle parti
più deboli nei rapporti in
questione.
L'ambito di applicazione della legge è
quanto mai ampio, estendendosi sia ai contratti
mediante i quali imprese committenti affidano a
terzi l'esecuzione di lavorazioni su
semilavorati o materie prime, sia ai contratti
aventi ad oggetto la fabbricazione di prodotti
o la prestazione di servizi da impiegarsi
nell'ambito della attività economica del
committente.
In altri termini, si potrebbe parlare di
applicabilità del contratto di
subfornitura ogniqualvolta si è in
presenza di una fornitura personalizzata
secondo direttive impartite non dal consumatore
finale, ma da una impresa intermediaria nel
processo di creazione e circolazione dei beni.
La recente normativa introduce delle
importanti novità per
quanto riguarda la definizione dei rapporti tra
committente e subfornitore, tra le quali
possiamo ricordare:
- stipula dei contratti di subfornitura in
forma scritta a pena di
nullità; in particolare per iscritto
devono essere concordati la scheda tecnica e le
quantità oggetto di lavorazione, il
prezzo, i termini e le modalità di
consegna, di collaudo e di pagamento;
-
diritto del subfornitore
al pagamento per le prestazioni
regolarmente eseguite e al
rimborso delle spese
sostenute nel caso di contratto
nullo dovuto alla carenza della forma
prescritta;
- corresponsione del prezzo nel
termine pattuito, che, di regola, non
potrà eccedere i 60 giorni dal momento
della consegna del bene o della comunicazione
dell'avvenuta esecuzione della prestazione,
salvo deroga dovuta alla stipula di particolari
accordi nazionali o locali;
-
interessi di mora (dovuti in
caso di mancato rispetto del termine di
pagamento) pari al tasso ufficiale di sconto
maggiorato di 5 punti percentuali e, se il
ritardo nel pagamento eccede i 30 giorni,
penale aggiuntiva pari al 5% della somma
ancora dovuta;
- divieto per il subfornitore di affidare a
sua volta in subfornitura le lavorazioni a
terzi per una quota superiore al 50% del valore
della fornitura, senza la preventiva
autorizzazione del committente;
- nullità del patto con cui il
subfornitore disponga a favore del committente
e senza congruo corrispettivo di diritti di
privativa industriale o intellettuale.
Nella sostanza la legge invita a
formalizzare con chiarezza i
rapporti relativi a tutte quelle fasi di
lavorazione che le imprese delegano all'esterno
e istituisce dei meccanismi punitivi automatici
di quei comportamenti commerciali poco
corretti, tendenti a dilazionare
ingiustificatamente i termini di pagamento.
Infatti, prendendo implicitamente atto del
carattere prevalente tecnico che le
controversie nell'ambito della subfornitura
sovente manifestano, invita a ricorrere a
strumenti alternativi per la definizione delle
controversie, quali conciliazione e
arbitrato.
Contratto tipo di
subfornitura
Al fine di agevolare le imprese nell'opera di
tradurre per iscritto i propri rapporti di
subfornitura in essere, la Camera di commercio
di Prato ha promosso la redazione di un
contratto tipo di lavorazione in subfornitura
con prestazioni periodiche e continuative per
il settore tessile a norma della legge
192/98.
Il testo di seguito riportato, disponibile
anche in formato Word ed in
formato PDF, è
stato approvato in data 2 febbraio 2001
dall'Unione Industriale Pratese, dal Consorzio
Lavorazioni Tessili, dalla Confartigianato di
Prato e dalla CNA di Prato e di Pistoia.
CONTRATTO DI LAVORAZIONE IN SUBFORNITURA CON
PRESTAZIONI PERIODICHE E CONTINUATIVE PER IL
SETTORE TESSILE A NORMA DELLA LEGGE
192/98
SCRITTURA PRIVATA
Tra la ditta ............................... in
qualità di “committente” da
una parte
e la ditta............................... in
qualità di “subfornitore”
dall’altra
PREMESSO CHE
- il subfornitore si impegna ad effettuare
per conto del committente le seguenti
lavorazioni:
...........................................................................................................................
su materie prime o semilavorati di
proprietà del committente, seguendo le
istruzioni e le specifiche tecniche fornite
dallo stesso committente, ex art.2, comma 5,
lett.a) della legge 192/98, in occasione
dell’affidamento delle commesse di
lavorazione, così come meglio
specificato infra sub 1);
- il subfornitore dichiara di essere in grado
di eseguire dette lavorazioni a regola
d’arte sulla base della propria autonoma
struttura ed esperienza produttiva;
- le parti intendono regolare i loro rapporti
con questo accordo-quadro, in applicazione
della legge 192/98.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA
- In adempimento alla disposizione di cui
all’art. 2 comma 5, lett. a) della legge
192/98, il committente si impegna a fornire al
subfornitore per iscritto (anche a mezzo fax o
altra via telematica) le disposizioni di
lavorazione e le specifiche tecniche relative
alle singole forniture, possibilmente insieme
con l’invio delle materie prime o
semilavorati da trasformare, garantendo la
rispondenza degli stessi alle suddette
specifiche tecniche.
- Il prezzo di lavorazione pattuito è
quello risultante dal listino allegato, da
considerarsi parte integrante ed inscindibile
del presente atto, e sarà mantenuto fino
a diverso accordo scritto tra le parti.
- Trattandosi di un rapporto di lavorazione
continuativo nel tempo, le parti convengono
contrattualmente di suddividerne
l’esecuzione in lotti corrispondenti alle
lavorazioni eseguite nel corso di ciascun mese
solare; pertanto il termine di pagamento
è fissato in ...... giorni decorrenti
dall’ultima consegna effettuata in
ciascun mese solare come saldo del lotto
lavorato nel corrispondente mese.
- La consegna della merce lavorata si intende
effettuata presso ...................... e deve
avvenire entro .......... giorni dal
ricevimento da parte del subfornitore di ogni
singolo ordinativo e delle materie prime o
semilavorati ad esso relativi. E’
comunque fatta salva la possibilità di
concordare tra le parti, sempre in forma
scritta un termine di consegna della merce
lavorata diverso da quello sopra indicato.
- La verifica della lavorazione eseguita
circa la conformità alle disposizioni
tecniche ad essa inerenti deve essere
effettuata a cura del committente – il
quale si potrà avvalere anche di
soggetti terzi – entro 8 (otto) giorni
dal ricevimento della merce lavorata e
consisterà in un controllo della stessa
sia attraverso un esame visivo che mediante
l’ausilio di strumenti di uso corrente
per rilevare l’eventuale presenza di
difetti di natura apparente.
Eventuali contestazioni per i vizi
riscontrati dovranno essere sollevate e
comunicate dal committente per iscritto al
subfornitore entro lo stesso termine di
prescrizione concordato per la verifica di
cui alla prima parte del presente
articolo.
Per le sole lavorazioni di nobilitazione,
qualora per particolari circostanze legate a
fattori di tipo organizzativo del Centro di
controllo la verifica non sia effettuata nel
termine riportato al primo comma, le
eventuali contestazioni per difetti apparenti
potranno essere ugualmente sollevate dal
committente entro un termine massimo di 40
(quaranta) giorni dal ricevimento della merce
lavorata.
Per i difetti di natura apparente che, a
causa delle caratteristiche tecniche di
presentazione e/o di confezionamento del
prodotto, si manifestino esclusivamente
durante la fase di lavorazione di fatto
successiva, il termine utile per denunziarli
è di 8 (otto) giorni dalla data di
inizio di tale lavorazione e comunque non
oltre 60 (sessanta) giorni dalla riconsegna
del materiale lavorato da parte della ditta
cui sono imputabili tali difetti. La
contestazione dovrà essere
accompagnata dalla documentazione comprovante
il rispetto dei termini sopra richiamati. Il
presente comma non si applica alle
lavorazioni di “tessitura” per le
quali restano validi i precedenti commi 1 e
2.
Sarà comunque fatta salva la
facoltà del committente di contestare
eventuali “vizi occulti” entro 8
(otto) giorni dalla scoperta.
- Il presente contratto ha durata fino a
..............
- Tutte le controversie derivanti dal
presente contratto e dalle singole forniture ad
esso riconducibili, comprese quelle relative
alla validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad
un arbitro unico , in conformità al
Regolamento arbitrale della Camera di Commercio
di Prato, che le parti dichiarano di conoscere
ed accettare interamente. L’arbitrato si
terrà in via rituale e secondo diritto.
- Per quanto qui non espressamente
disciplinato, si applicheranno le norme del
Codice Civile relative al tipo contrattuale
ricorrente inter partes e le disposizioni della
legge 192/98.
p. il committente p. il subfornitore
......................................
.........................................
Prato, .....
Nota
Qualora il subfornitore si trovi ad operare
affidando a sua volta in subfornitura ad altra
impresa oltre il 50% del valore della propria
lavorazione, si rende necessaria una espressa
autorizzazione in tal senso da parte del
committente, così come previsto
dall’art.4, primo comma della legge
192/98. In questo caso dovrà essere
inserito nel presente contratto il seguente
ulteriore paragrafo:
“Il committente autorizza il subfornitore
ad affidare ulteriormente in subfornitura la
lavorazione di cui ai paragrafi precedenti fino
alla quota del .....%”.
Servizio Tutela del Mercato
Per informazioni:
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore
8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore
14.30/15.40
Sabato chiuso |
|