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Domanda di cancellazione
protesti
Le
presenti disposizioni si applicano alle domande di
cancellazione di protesti di cambiali tratte accettate
e vaglia cambiari, a seguito del pagamento del protesto
levato nella provincia di Prato e nelle altre ipotesi
disciplinate dall’art.4 della legge 77/1955
e dall’art.17, comma 6-bis della legge 108/1996.
Casi possibili
E’ possibile presentare le
istanze di cancellazione dal registro dei protesti
nei seguenti casi:
- Se entro il termine di 12 mesi dalla levata
del protesto, il debitore esegue il pagamento
della cambiale tratta accettata o del vaglia
cambiario (se il pagamento è avvenuto
oltre detto termine, il debitore può chiedere
eventualmente l’annotazione sul registro
dell’avvenuto pagamento).
- Nel caso di protesto levato illegittimamente
o erroneamente.
- Nel caso di riabilitazione del protestato
ai sensi della legge 108/96.
Domanda
di Cancellazione
A) Disposizioni comuni
La domanda di cancellazione, redatta
secondo la modulistica all’uopo predisposta
dall’Ente, è soggetta all’ imposta
di bollo di € 14,62 e va presentata al Registro
Informatico dei Protesti della Camera di Commercio
di Prato.
La domanda deve essere compilata e firmata in originale
dal debitore protestato ovvero dal richiedente diverso
dal debitore nel caso di richieste di cancellazione
di protesti levati erroneamente o illegittimamente
(ufficiali levatori, istituti di credito) e può
essere presentata all’ufficio secondo le seguenti
modalità:
- può essere presentata personalmente dal
debitore o sottoscrittore interessato (siano essi
persona fisica o rappresentante legale di società,
associazione o altro) il quale sottoscrive l’istanza
in presenza dell’impiegato addetto, esibendo
contestualmente un documento di identità
valido;
- può essere inviata per posta, con allegata
fotocopia di un documento di identità valido
del debitore o sottoscrittore interessato (siano
essi persona fisica o rappresentante legale di
società, associazione o altro);
- può essere presentata all’ufficio
da un terzo incaricato, con allegata la fotocopia
di un documento di identità valido del debitore
o sottoscrittore interessato (siano essi persona
fisica o rappresentante legale di società,
associazione o altro).
La domanda di cancellazione può riguardare
più protesti, levati anche in mesi diversi,
purché riferiti ad uno stesso soggetto giuridico.
B) Domanda di cancellazione di protesti cambiari
per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla data
del protesto
Alla domanda di cancellazione, redatta secondo
quanto indicato al precedente punto A), devono essere
necessariamente allegati:
- I titoli quietanzati e gli
atti di protesto (contenenti il pagamento degli
interessi maturati e delle spese di protesto),
tutti in originale;
Per titolo quietanzato si intende, in alternativa:
- la cambiale tratta accettata o il vaglia
cambiario recanti il timbro “pagato”
dell’istituto di credito, con la data
del pagamento;
- il titolo recante la firma del creditore
e la dicitura “pagato” con l’indicazione
del giorno di pagamento;
- se il debitore non è ancora in possesso
del titolo, si accetta un certificato di un’azienda
di credito attestante il deposito dell’importo
del titolo, oltre spese di protesto e interessi
se dovuti, vincolato a favore del portatore,
ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 290/1975,
accompagnato dal certificato del protesto rilasciato
dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto.
- Il versamento del diritto di segreteria di €
8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione
; in caso di presentazione per posta della domanda
dovrà essere allegata l’attestazione
di versamento sul c/c postale n. 17069501 intestato alla C.C.I.A.A. di Prato.
- Qualora sia stata effettuata azione esecutiva
nei confronti del debitore, egli dovrà dimostrare
l’avvenuto pagamento delle spese per il precetto
e per il procedimento esecutivo.
N.B: Nel caso di cointestazione
del protesto a più persone fisiche, la domanda
può essere presentata anche da una sola delle
persone interessate, la quale richiede la cancellazione
anche per le altre.
C) Domanda di cancellazione per riabilitazione
In base all’art. 17, comma
6 bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, il debitore
protestato ha diritto ad ottenere la cancellazione
definitiva dei dati relativi al protesto. Per ottenerla
deve presentare un’istanza in bollo redatta
secondo quanto indicato al precedente punto A), corredata
dal decreto di riabilitazione in copia conforme rilasciato
dal competente Tribunale, previo pagamento dei diritti
di segreteria nella misura di € 8,00 per ogni protesto per il quale si richiede la cancellazione.
Il pagamento può essere effettuato allo sportello
oppure sul c/c postale n. 17069501 intestato
alla C.C.I.A.A. di Prato. La cancellazione è
disposta dal Dirigente entro 20 giorni dalla data
di presentazione dell’istanza.
D) Domanda di cancellazione per protesti ritenuti
illegittimi e/o erronei (cambiali, vaglia cambiari
ed assegni)
La domanda di cancellazione per
questi motivi dovrà essere presentata con
le modalità indicate al precedente punto A).
Nella domanda dovranno sempre essere specificati
esplicitamente i motivi per i quali si ritiene la
levata del protesto illegittima o erronea e dovrà
essere allegata tutta la documentazione atta a dimostrare
che il protesto è stato levato illegittimamente
od erroneamente, nell’ipotesi di cui all’art.4,
comma 2 della legge 77/1955. Eventualmente, qualora
ne sia in possesso, il richiedente allegherà
i titoli di cui chiede la cancellazione.
Contestualmente alla presentazione della domanda
dovrà essere versato il diritto di segreteria
di € 8,00 per ogni titolo di cui si chiede
la cancellazione ; in caso di presentazione della
domanda per posta dovrà essere allegata l’attestazione
di versamento sul c/c postale n. 17069501 intestato alla C.C.I.A.A. di Prato.
Irricevibilità della domanda
Si ha nei seguenti casi:
- quando non è compilata in tutte le
sue parti o non è firmata dal debitore
o sottoscrittore interessato;
- quando non è corredata dagli allegati previsti;
- quando viene presentata per protesti levati al
di fuori della provincia di Prato;
- quando è priva dei diritti dovuti
alla Camera di Commercio.
In caso di domanda irricevibile trasmessa via posta
si procede a comunicare al debitore interessato l’impossibilità
di istruire la pratica, specificando i dati mancanti
o incompleti.
Protocollazione e istruttoria
Nel caso di presentazione della
domanda all’Ufficio Protesti presso la Camera
di Commercio, il funzionario addetto provvede a rilasciare
contestualmente all’utente ricevuta firmata attestante la presentazione dell’istanza.
Se la domanda viene spedita per posta, si considera
data di presentazione il giorno di ricevimento da
parte dell’ufficio Protesti della Camera di
Commercio. La relativa ricevuta sarà inviata
all’utente per posta.
Se la domanda è corretta e completa della
documentazione richiesta, l’ufficio predispone
la determinazione e la sottopone alla firma del Dirigente.
Relativamente alle istanze di cui al precedente punto
C) (domanda di cancellazione per riabilitazione)
nel registro informatico dei protesti viene data
notizia del decreto di riabilitazione ai sensi del
comma 4 dell’articolo 17 della legge 108/96
per dieci giorni, termine per la proposizione di
eventuali reclami.
Decisione del Dirigente
Il Dirigente del Settore Anagrafico-Informativo
della Camera di Commercio dispone con propria determinazione
sulle istanze di cancellazione dal Registro Informatico
dei Protesti di cui ai precedenti punti A) B) e D)
entro 20 giorni dalla data di presentazione. In caso
di accoglimento dell’istanza, il Dirigente
sotto la sua personale responsabilità, cura
l’esecuzione del provvedimento, mediante la
cancellazione definitiva dal Registro Informatico
dei Protesti dei dati relativi al protesto, da effettuare
non oltre 5 giorni dalla data del provvedimento medesimo.
Relativamente alle istanze di cui al precedente punto
C) (domanda di cancellazione per riabilitazione)
la cancellazione è disposta dal Dirigente
entro 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
In caso di accoglimento dell’istanza di cancellazione
ne sarà data comunicazione all’interessato
entro 10 giorni dalla data del provvedimento del
Dirigente.
Nel caso di rigetto della domanda nel relativo provvedimento
deve essere indicata la possibilità di presentare
ricorso al Giudice di Pace della provincia in cui
risiede il debitore protestato o è fissata
la sede legale in caso di società, a norma
dell’art. 414 e ss. del c.p.c.; si precisa
che secondo le medesime procedure può essere
impugnata anche la mancata decisione da parte del
Dirigente entro il termine di 20 giorni.
Cancellazione dagli Elenchi
Qualora entro l’ultimo giorno
del mese la Camera di Commercio abbia agli atti domande
di cancellazione relative a protesti riferiti a quel
mese di levata e non ancora pubblicati e che abbiano
già ottenuto il provvedimento di accoglimento
del Dirigente, si procederà a cancellare il
protesto dagli elenchi di cui all’art.3 della
legge 77/1955, come sostituito dall’art.1 della
legge 235/2000, escludendo dalla pubblicazione sul
Registro il nominativo cancellato. In tali casi le
determinazioni relative all’accoglimento delle
istanze di cancellazione dal Registro dei protesti
non vengono affisse all’Albo Camerale. Se alla
medesima data la Camera di Commercio ha agli atti
domande di cancellazione di protesti non ancora pubblicati
e in attesa del provvedimento del Dirigente, i protesti
verranno cancellati successivamente alla loro pubblicazione
sul Registro Informatico, rispettando i termini di
legge.
Sospensione della pubblicazione
Il debitore può notificare alla Camera
di Commercio l’eventuale provvedimento d’urgenza
concesso dal Tribunale ai sensi dell’art. 700
del codice di procedura civile, con il quale viene
disposta la sospensione della pubblicazione del protesto.
In tali casi l’Ufficio Protesti provvede direttamente,
senza indugio, alla sospensione del protesto dal
Registro.
Accesso ai documenti
e loro restituzione
Tutti i titoli in originale depositati dal richiedente potranno essere restituiti solo se richiesti
dall’interessato e dopo che la determinazione
dirigenziale sia divenuta definitiva. La Camera di
Commercio conserverà agli atti le copie conformi
di tutta la documentazione restituita, insieme alla
dichiarazione dell’interessato attestante il
ritiro dei documenti, con l’indicazione del
tipo di documento e della data del ritiro.
Ai sensi del D.lgs. 30/0672003 n.196 “Codice
in materia di dati personali” tutti i dati
e la documentazione forniti saranno utilizzati esclusivamente
per l’esame delle domande e saranno oggetto
di trattamento svolto con o senza l’ausilio
di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare della conservazione dei dati forniti
è la Camera di Commercio a cui si presenta
la domanda. Il responsabile del trattamento è
la Dott.ssa Catia Baroncelli .
Ufficio Protesti:
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Tel. 0574/612713-0574/612803
Indirizzo: Via Valentini 14, 3° piano
email: protesti@po.camcom.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì
ore 8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40
Sabato chiuso |
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