Diritto annuale

Sezione diritto annuale
Ultimo aggiornamento: 28 Dicembre 2011
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Diritto Annuale - Compensazione e rimborsi


Compensazione diritto annuale

E' senz'altro più vantaggioso per il contribuente utilizzare la compensazione anziché richiedere il rimborso in caso di diritto annuale versato in eccedenza oppure non dovuto. Ciò in quanto:

  • non ci sono costi (sui rimborsi ci sono le spese del bonifico o dell'emissione dell'assegno circolare);
  • l'utilizzo del credito è immediato;
  • consente anche di correggere errori, in casi limitati, sull'Ente destinatario delle somme (ovvero in caso di pagamento a CCIAA errata).

Per compensare il credito da diritto annuale, si utilizzerà la solita sezione "ICI ed altri tributi locali", riempiendo una riga con gli stessi codici utilizzati a suo tempo per il versamento, ma indicando l'importo da compensare nell'apposita colonna "Importi a credito" ; il tutto in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo uguale o superiore, dovuti anche nei confronti di altri Enti.

E' necessario contattare preventivamente la Camera di Commercio, anche per verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionate. In particolare si fa presente che:

  • nel caso di pagamento a CCIAA errata (es. Firenze invece che Prato o viceversa), le Camere di Commercio potrebbero avere già provveduto d'ufficio al trasferimento delle somme: in questo caso, evidentemente, non si dovrà effettuare la compensazione;
  • nel caso di presentazione di due modelli F24 identici a saldo zero (es. pagamento del diritto annuale con utilizzo di credito IVA), il diritto annuale è stato pagato due volte ma anche il credito erariale è stato utilizzato due volte. In genere, in questi casi, l'Agenzia delle Entrate predispone l'annullamento della delega doppia, previa rinuncia al credito del diritto annuale.
  • nei casi di modelli compilati correttamente, ma con errato accredito dipendente dall'intermediario (F24 non telematici), l'Ufficio potrà verificare la mancata corrispondenza fra il cartaceo e quanto realmente pervenuto: in questi casi è l'utente che si dovrà rivolgere all'intermediario, al fine di inviare la rettifica all'Agenzia delle Entrate.

Non è possibile effettuare la compensazione quando:

  • l'importo è stato pagato - al momento dell'iscrizione della sede o di una nuova unità locale - dal professionista (notaio, commercialista) con modalità diverse dal modello F24;
  • nel caso di imprese cessate, che non prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
  • quando sono passati più di due anni dalla data di versamento (in quest'ultimo caso, non è più possibile neanche il rimborso: art. 17 comma 3 legge 488/1999).

Le imprese che vogliono utilizzare importi a credito pagati con il codice 3850 sono pregate di compilare il seguente modulo elettronico; riceveranno risposta via e-mail dall'Ufficio Diritto Annuale. Si invitano inoltre le imprese, una volta effettuato il versamento con utilizzo del tributo 3850 in compensazione, a trasmettere all'Ufficio, anche a mezzo fax (0574-612756), una copia del modello stesso, unitamente ad un recapito telefonico.

Modulo di richiesta

Rinuncia al credito da diritto annuale

Se il versamento eccedente del diritto annuale è stato effettuato con uno o più modelli a saldo zero in cui sono stati utilizzati crediti verso altri Enti, ad esempio crediti erariali, è possibile che tali crediti siano stati iscritti in compensazione sul modello F24 per un importo eccedente rispetto all'effettiva disponibilità.

Il caso più frequente è quello in cui è stato trasmesso due volte lo stesso identico modello a saldo zero. L'utilizzo del credito (ad esempio, credito IVA) in misura superiore alla disponibilità comporta per il contribuente una sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate. In tali casi il contribuente può chiedere all'Agenzia delle Entrate l'annullamento del modello erroneo, ma poiché questo contiene il diritto annuale, che è di competenza della Camera di Commercio, è necessario che il contribuente presenti prima alla CCIAA l'istanza di rinuncia al credito da diritto annuale (ovvero, dichiara che non lo utilizzerà in compensazione né chiederà il rimborso) utilizzando il modulo scaricabile qui sotto. Potrà poi recarsi all'Agenzia delle Entrate dimostrando la rinuncia al credito da diritto annuale effettuata, ovvero il modulo presentato con il timbro di protocollo della Camera di Commercio.

Ovviamente, nel caso in cui per effetto di tale annullamento il diritto annuale dovesse risultare versato in misura incompleta, bisognerà procedere anche al reintegro della differenza. Si consiglia pertanto di prendere preventivamente contatti, anche telefonici, con l'Ufficio Diritto Annuale per l'esatta determinazione del tributo dovuto alla Camera di Commercio.

Fare click qui per scaricare il modulo per la rinuncia al credito (formato .PDF)


Rimborsi diritto annuale

ATTENZIONE alle false telefonate per rimborsi - fare click qui

La domanda di rimborso è l'unico mezzo per ottenere la restituzione di somme versate in eccesso a titolo di diritto annuale soltanto in caso di:

  • soggetti cessati che non debbano effettuare più alcun versamento con F24;
  • importi pagati dal professionista (notaio o commercialista) in fase di iscrizione di impresa e/o unità locale, con pratica telematica e modalità diverse da F24.

In tutti gli altri casi è senz'altro consigliabile ricorrere all'istituto della compensazione con il modello F24 (si veda la sezione precedente).

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Diritto Annuale in carta libera, e sottoscritta con firma semplice, a pena di decadenza entro 24 mesi dalla data di pagamento (Legge 488/1999, articolo 17, comma 3). Dovrà essere utilizzato il modello disponibile presso l'Ufficio stesso oppure scaricabile dal link in fondo a questa pagina. Poiché si sono verificati in passato numerosi casi di domande contenenti errori formali nella compilazione del modello, oppure mancanti degli allegati previsti, si consiglia la presentazione a mano; nel caso di inoltro per posta, si prega di contattare preventivamente l'Ufficio stesso.

Ogni errore nella compilazione o nella presentazione degli allegati comporterà per l'Ufficio la necessità di richiedere a mezzo posta la regolarizzazione della domanda, con ulteriore allungamento dei tempi del procedimento e - nel caso di inerzia dell'impresa - anche la possibile scadenza dei termini con conseguente rifiuto del rimborso.

In particolare, nel caso di rimborso di importi versati dal professionista per pratiche di iscrizione al Registro Imprese di sedi e/o unità locali, il modello dovrà essere compilato come segue:

  • il richiedente il rimborso sarà il notaio o commercialista, se persone fisiche, o il legale rappresentante dello studio associato che ha inoltrato la pratica al Registro Imprese, indicando la propria sede e il codice fiscale;
  • nello spazio delle motivazioni, dovrà essere specificato che il versamento del diritto annuale è stato eseguito per conto dell'impresa "X" ai fini dell'iscrizione di impresa e/o nuova unità locale (scrivere i dati identificativi dell'impresa: denominazione, REA, codice fiscale);
  • nel caso in cui si richieda il rimborso con accredito su c/c bancario, questo dovrà risultare intestato al soggetto richiedente (notaio, commercialista, studio associato).

Particolare attenzione anche per quanto riguarda gli allegati:

  • versamenti a mezzo F24: modello del versamento, con timbro dell'intermediario se cartaceo oppure con ricevuta telematica;
  • versamenti con contanti, Bancomat allo sportello: ricevuta del Registro Imprese;
  • versamenti con cassa automatica (pratiche telematiche): ricevuta del Registro Imprese;
  • pagamenti tramite ruoli: quietanza dell'Agente della Riscossione (in tal caso il rimborso verrà effettuato a mezzo dell'Agente della Riscossione competente territorialmente);
  • per le istanze di rimborso relative a soggetti che pagano in base al fatturato: copia del prospetto IRAP in base al quale si determina il dovuto per l'anno di cui si richiede il rimborso (salvo il caso di diritto di prima iscrizione);
  • a tutte le istanze dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del richiedente;
  • altra documentazione è necessaria per il rimborso in caso di società di persone cessate, rimborso agli eredi, ecc. (contattare l'ufficio in questi casi).

Si ricorda infine che, per i rimborsi con accredito in c/c bancario, le nuove disposizioni in materia di bonifici impongono l'uso del codice IBAN di 27 caratteri ("IT" più due cifre di controllo, lettera di controllo CIN, 5 cifre ABI, 5 cifre CAB, 12 caratteri per il numero di c/c): nel nuovo modulo per la richiesta di rimborso sono riportate, sul retro, le relative istruzioni.

Fare click qui per scaricare il modulo per la richiesta di rimborso (formato .PDF)


Ufficio Diritto Annuale

Per informazioni:

Francesco Tognaccini - tel. 0574/612762
Simona Becheri - tel. 0574/612761
Maria Grazia Guiggiani - tel. 0574/612755
Fax 0574/612756
Indirizzo: Via Valentini 14 - 5º piano, 59100 Prato

E-mail: diritto.annuale@po.camcom.it

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì-Venerdì ore 8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40
Sabato chiuso

Normativa

D.M. 27/01/2005 n. 54
D.M. 11/05/2001 n. 359
L. n. 580/1993

Aggiornamenti

16-05-2012
Pubblicata la guida al versamento del Diritto Annuale 2012

30-01-2012
Diritto Annuale: Pubblicate le tabelle con gli importi di prima iscrizione 2012

05-01-2012
Diritto annuale: nuovo tasso di interesse legale dal 1.1.2012 per il pagamento con ravvedimento

12-08-2011
Diritto Annuale: è possibile pagare il 2011 con il ravvedimento (... segue)

20-06-2011
Diritto annuale: ravvedimento operoso

03-06-2011
Diritto annuale: proroga dei termini di versamento

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