Diritto Annuale 2012 in breve
Entro il 18 giugno 2012 dovrà essere effettuato il pagamento del diritto annuale per l'anno 2012. Il versamento
potrà essere anche effettuato entro il 18 luglio 2012 maggiorando gli importi dello 0,40% (anche in caso di utilizzo
in compensazione di crediti derivanti da altri tributi e/o contributi). La scadenza è diversa per il diritto di nuova
iscrizione (imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2012) e può essere diversa per le società
con proroga di approvazione del bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare: si veda la pagina relativa alle scadenze.
Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, oppure nel REA.
Il pagamento deve essere effettuato
esclusivamente utilizzando il modello F24 telematico (salvo il caso di nuove iscrizioni), direttamente
da parte dell'impresa oppure con delega a un intermediario abilitato.
Si dovrà compilare la "Sezione IMU ed altri tributi locali",
oppure "Sezione ICI ed altri tributi locali"
(a seconda del software e dei modelli F24 - nuovi o vecchi - disponibili) indicando la sigla di Prato PO,
il codice tributo 3850 e l'anno di riferimento 2012. Le istruzioni di dettaglio sui soggetti tenuti o non tenuti
al versamento e sulle modalità di pagamento sono disponibili nelle pagine accessibili dai link situati dopo questo testo
oppure nel menu "Argomenti" in alto a sinistra.
In base al nuovo testo dell'articolo 18 della Legge 580/1993, il decreto che fissa gli importi ha validità
anche per gli anni successivi, a meno che ne venga emanato uno nuovo con cui si aggiornano le misure del diritto annuale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. 255658 del 27.12.2011, ha confermato per il 2012 gli stessi importi per
diritto annuale dovuti per il 2011 (che erano stati stabiliti con decreto del 21.04.2011). Si ricorda che
per la Camera di Commercio di Prato gli importi ministeriali devono essere maggiorati del 20%, così come stabilito
con delibera di Giunta n. 58 del 07.10.2011.
Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti iscritti solo al R.E.A.,
le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa. Tutti gli altri soggetti pagano in base
al fatturato dell'anno precedente.
I criteri di arrotondamento sono quelli previsti dalla circolare MSE n. 19230 del 03.03.2009. Oltre alle pagine di istruzioni,
è stato predisposto il consueto foglio di calcolo Excel / OpenCalc.
In caso di mancato o tardato pagamento, le imprese sono soggette a una sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto,
ma entro un anno dalla scadenza possono evitare l'irrogazione della sanzione versando gli importi comprensivi di ravvedimento.
In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica di cartelle esattoriali. Le imprese non in regola con il diritto annuale
non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento
del tributo, non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.
È disponibile una guida al versamento in formato .pdf che riunisce in un solo file il contenuto delle pagine web sul
diritto annuale.
Ufficio Diritto Annuale
Per informazioni:
Francesco Tognaccini - tel. 0574/612762
Simona Becheri - tel. 0574/612761
Maria Grazia Guiggiani - tel. 0574/612755
Fax: 0574/612756
Indirizzo: Via Valentini 14 - 5º piano, 59100 Prato
E-mail: diritto.annuale@po.camcom.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore
8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore
14.30/15.40
Sabato chiuso
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