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Diritto Annuale 2008 (archivio anni precedenti)
Diritto annuale 2008 - riferimenti normativi
Il diritto annuale, previsto dall'art. 18 della L. 580/1993, è disciplinato dal Decreto Interministeriale 11.05.2001 n. 359.
Gli importi sono stati fissati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01.02.2008. Con provvedimento n. 115
del 19.11.2007, la Giunta della Camera di Commercio di Prato ha stabilito
per il diritto annuale 2008 la maggiorazione 10% rispetto agli importi ministeriali.
Diritto annuale 2008 - soggetti tenuti al versamento
Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese,
già presenti nel Registro all'1.1.2008 oppure iscritti nel corso del 2008. Le imprese che sono state
iscritte per una frazione d'anno pagano il diritto per intero. I soggetti inattivi, con attività sospesa
o in liquidazione sono tenuti al versamento. Le cause di esonero sono tassativamente indicate dall'articolo 4 del D.M. 359 del 2001:
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per fallimento o liquidazione coatta amministrativa o scioglimento d'ufficio (cc. 2545-septiesdecies) entro il 31.12.2007
(salvo il caso di esercizio provvisorio dell'attività);
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per cancellazione volontaria, con attività cessata entro il 31.12.2007 (individuali) o bilancio finale di liquidazione
approvato entro il 31.12.2007 (società);
in entrambi i casi, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30.01.2008.
Diritto annuale 2008 - scadenza
La scadenza ordinaria per il versamento (per le imprese e unità locali preesistenti all'inizio del 2008) è
fissata in data pari al termine per il versamento del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero (art. 17 del D.P.R. 7.12.2001
n. 435 e successive modifiche e integrazioni):
- il 16 giugno 2008 per il versamento senza 0,40%;
- il 16 luglio 2008 per il versamento con 0,40% (anche in caso di compensazione con altri tributi).
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi possono avere una diversa scadenza;
se il bilancio è stato approvato nel mese di giugno o oltre, la prima scadenza è fissata al 16 luglio 2008
e di conseguenza è spostata anche quella per il versamento con 0,40%. Le società con esercizio non coincidente con l'anno
solare hanno la scadenza spostata, sempre in avanti rispetto alle altre, in base alla data di chiusura
dell'esercizio.
Per le nuove iscrizioni (di imprese e/o di unità locali) il diritto annuale deve essere versato contestualmente alla
presentazione della domanda oppure con F24 nei 30 giorni successivi.
Diritto annuale 2008 - importi sezione speciale e ordinaria
Di seguito sono elencati gli importi per le imprese che pagano in misura fissa e la modalità di calcolo per quelle che devono
versare in base al fatturato, con le seguenti avvertenze:
-
il diritto annuale non è frazionabile in alcun caso in proporzione ai mesi di iscrizione al
Registro Imprese (sia per la sede che per le unità locali);
-
per la sezione speciale e per le unità locali/sedi secondarie di imprese estere, gli importi restano gli
stessi sia per le nuove iscrizioni che per le imprese preesistenti (che pagano con il termine ordinario di versamento);
-
per la sezione ordinaria, le nuove imprese e/o unità locali (ovvero iscritte nel 2008) pagano un importo
in misura fissa (pari alla classe più bassa di fatturato) mentre tutte le altre devono effettuare il conteggio
in base al fatturato come di seguito descritto;
-
nel caso di trasferimento di sede fra province diverse, il diritto annuale non deve essere versato al momento dell'iscrizione
nella Camera di destinazione, ma deve essere pagato alla scadenza ordinaria del versamento (con modello F24) alla Camera nei cui registri
risultava iscritta all'1.1.2008, indipendentemente dalla data effettiva di trasferimento;
-
nel caso di trasformazione di natura giuridica da società semplice (sezione speciale) a qualsiasi altra forma societaria
(sezione ordinaria), o di cambio di sezione dell'imprenditore individuale da sezione speciale a ordinaria (o viceversa), il diritto deve essere
pagato in base alla natura giuridica all'1.1.2008;
-
la trasformazione giuridica fra due forme societarie entrambe iscritte in sezione ordinaria (società di persone, di
capitali, cooperative, ecc.) è del tutto ininfluente ai fini del diritto annuale in quanto in entrambi i casi si paga in base al fatturato.
A) Sezione speciale
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Importi (già maggiorati del 10%)
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Imprenditori individuali (piccoli imprenditori, agricoli, artigiani) e società semplici agricole - anno 2008
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sede € 96,80 u.loc. € 19,80
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Società semplici non agricole - anno 2008
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sede € 158,40 u.loc. € 31,90
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Società tra avvocati (comma 2 art. 16 D.Lgs. 2.2.2001 n. 96) - anno 2008
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sede € 187,00 u.loc. € 37,40
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B) Imprese estere |
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Unità locali e sedi secondarie di imprese la cui sede principale è all'estero - anno 2008
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sede € ------- u.loc. € 121,00
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C) Sezione ordinaria |
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Nuove imprese e/o unità locali (imprenditori individuali
non piccoli, società cooperative, consorzi, società di persone, società
di capitali) - solo per imprese e unità locali iscritte nell'anno 2008
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sede € 220,00 u.loc. € 44,00
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Imprenditori individuali non piccoli, cooperative, consorzi, società di persone, società
di capitali - già iscritte all'1.1.2008 (esazione a scadenza ordinaria)
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in base al fatturato
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Per i soggetti che pagano in base al fatturato il calcolo avviene secondo le lettere da a) a f) sottoelencate. Si vedano anche la
definizione di fatturato e il foglio di calcolo 2008 Excel/OpenCalc.
ATTENZIONE: A partire dal diritto annuale 2008, il calcolo per tutti i soggetti iscritti in sezione ordinaria deve essere
effettuato senza più effettuare il confronto con quanto dovuto per l'anno precedente.
SEZIONE ORDINARIA - Diritto Annuale 2008 - importi al netto della maggiorazione
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da Euro |
a Euro |
Importi/ aliquote |
0,00 |
100.000,00 |
Euro 200,00 (misura fissa) |
100.000,00 |
250.000,00 |
0,015 % |
250.000,00 |
500.000,00 |
0,013 % |
500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010 % |
1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009 % |
10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005 % |
35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003 % |
50.000.000,00 |
------------- |
0,001 % (max. Euro 40.000,00) |
-
individuare l'importo dovuto ministeriale per la sede in base alla tabella precedente per scaglioni di fatturato (sommando
tutti gli importi dei vari scaglioni fino a quello in cui si trova
il fatturato 2007 dell'impresa e arrotondando all'Euro);
-
applicare all'importo-base, così come individuato nel
punto precedente, la maggiorazione del 10% senza arrotondamento,
ottenendo così l'importo da versare per la sede (diritto annuale 2008) alla CCIAA
di Prato;
-
(PER LE IMPRESE CHE HANNO UNITA' LOCALI) calcolare il 20%
dell' importo-base per la sede, ottenuto al precedente punto a)
(senza la maggiorazione), arrotondando all'Euro in base ai
decimali: si otterrà così l'importo base per le
unità locali (con un massimo di Euro 200,00);
-
applicare all'importo-base così individuato la maggiorazione
del 10% senza arrotondamento, ottenendo così l'importo
da versare (diritto annuale 2008) per ogni singola unità locale in provincia di
Prato; moltiplicare poi per il numero di unità locali in
questa provincia (escluse quelle iscritte nel 2008);
-
ripartendo dall'importo calcolato al punto c), ripetere l'operazione
precedente per ogni provincia in cui l'impresa ha unità
locali, applicando altresì la relativa percentuale di maggiorazione
per quella provincia; si consiglia di consultare la Camera interessata
per l'applicazione dell'arrotondamento sulla maggiorazione.
-
(PER LE UNITA' LOCALI ISCRITTE NEL 2008) Queste, a differenza
delle altre unità locali, pagano sempre € 44,00 (ovvero 40 + 10% di maggiorazione). Questo importo, di regola,
è già stato pagato al momento del deposito della
domanda, o nei 30 gg. successivi con modello F24.
Diritto annuale 2008 - definizione di fatturato
Il "fatturato", ai fini del calcolo del diritto annuale,
è definito dall'articolo 1 del D.M. 359 del 11.05.2001. Si ottiene sommando gli importi di alcuni righi del riquadro IQ - IRAP
del modello UNICO. Per il diritto annuale 2008 si fa riferimento all'UNICO 2008 redditi 2007; ciò anche in caso
di società con esercizio non coincidente con l'anno solare.
Come precisato dalla circolare del Ministero dell'Industria
n. 3513/C del 22.05.2001, i dati devono essere ricavati dalla colonna
"valori contabili". Fanno eccezione i contribuenti
in regime forfetario che non compilano tale colonna (questi ultimi
dovranno ricavare i valori dalla colonna dei "valori IRAP").
Righi del modello IQ - IRAP di UNICO 2008 redditi 2007 da sommare in base alla definizione
dell'articolo 1 del D.M. 359 del 2001:
-
per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del
conto economico a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo
27 gennaio 1992 n. 87, la somma degli interessi attivi e proventi
assimilati (IQ17) e delle commissioni attive (IQ19);
-
per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla
redazione del conto economico a norma dell'articolo 9 del decreto
legislativo 26 maggio 1997 n. 173, la somma dei premi (IQ33) e
degli altri proventi tecnici (IQ34);
-
per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva
o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni
in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (IQ1), degli altri
ricavi e proventi ordinari (IQ5) e degli interessi attivi
e proventi assimilati (IQ17). (In tal caso, se la forma giuridica
è di società di persone, i corrispondenti righi
sono IQ1, IQ5 e IQ6);
-
per tutti gli altri soggetti diversi dai precedenti, e salvo
i casi particolari sotto elencati, la somma dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni (IQ1) e degli altri ricavi
e proventi ordinari (IQ5).
Casi particolari:
-
società di capitali in regime forfetario: i contribuenti
che compilano la sezione IV del riquadro IQ - IRAP, al fine del
calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale
dovuto, devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite
e prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari così
come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'articolo
2214 e seguenti del Codice Civile;
-
società di persone in regime forfetario: devono utilizzare
l'importo riportato al rigo denominato "reddito d'impresa
determinato forfetariamente" (IQ22);
-
società di persone esercenti attività agricola:
devono utilizzare l'importo riportato al rigo denominato "corrispettivi" (IQ26);
-
imprenditori individuali in regime forfetario: devono utilizzare
l'importo riportato al rigo denominato "reddito d'impresa
determinato forfetariamente" (IQ17). (Si ricorda che il pagamento
in base al fatturato è dovuto solo per gli imprenditori
iscritti in sezione ordinaria del Registro Imprese; chi è
iscritto in sezione speciale paga in misura fissa).
Si ricorda infine che tutti i contribuenti, iscritti in sezione
ordinaria, che non fossero tenuti alla compilazione del riquadro
"IQ - IRAP" del modello Unico PF, SC o SP, dovranno utilizzare la
definizione di "fatturato" prevista dall'art. 1, comma
1, lettera f), punto 4) del D.M. 359/2001, ovvero, "la somma
dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi
e proventi ordinari [...] in mancanza [di dichiarazione IRAP], come
rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli
2214 e seguenti del Codice Civile". Si veda, ad esempio, la
circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12.06.2008.
Diritto annuale 2008 - regolarizzazione
Per le violazioni (versamenti omessi, incompleti, in ritardo) sul diritto annuale 2008 è già stato emesso il ruolo,
pertanto per tale anno non deve più essere effettuato alcun versamento con modello F24; la regolarizzazione avverrà
pagando la cartella esattoriale all'Agente della Riscossione competente.
Diritto annuale 2008 - download documentazione
È possibile scaricare le lettere informative inviate alle imprese, nei quattro diversi formati
per la sezione speciale e per la sezione ordinaria, e per la regolarizzazione delle differenze sul diritto
di prima iscrizione (di nuovo divise fra sezione speciale e ordinaria).
È altresì disponibile il consueto foglio di calcolo Excel/OpenCalc per determinare il dovuto per la
sezione ordinaria.
Diritto annuale 2008 - download documentazione
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Lettera informativa 2008 per le imprese iscritte in sezione speciale (pdf)
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Lettera informativa 2008 per le imprese iscritte in sezione ordinaria (pdf)
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Lettera informativa per conguagli nuove iscritte 2008 in sezione speciale (pdf)
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Lettera informativa per conguagli nuove iscritte 2008 in sezione ordinaria (pdf)
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Calcolo diritto annuale 2008 per imprese iscritte in sezione ordinaria (xls)
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Ufficio Diritto Annuale
Per informazioni:
Francesco Tognaccini - tel. 0574/612762
Simona Becheri - tel. 0574/612761
Maria Grazia Guiggiani - tel. 0574/612755
Fax: 0574/612756
Indirizzo: Via Valentini 14 - 5º piano,
59100 Prato
E-mail: diritto.annuale@po.camcom.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore
8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore
14.30/15.40
Sabato chiuso
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