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Diritto Annuale 2003 (archivio anni precedenti)
Diritto annuale 2003 - riferimenti normativi
Il diritto annuale, previsto dall'art. 18 della L. 580/1993, è disciplinato dal Decreto Interministeriale 11.05.2001 n. 359.
Gli importi sono stati fissati con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.05.2003. Con provvedimento
n. 148 del 08.10.2002, la Giunta della Camera di Commercio di Prato ha stabilito
per il diritto annuale 2003 la maggiorazione 5% rispetto agli importi ministeriali.
Diritto annuale 2003 - soggetti tenuti al versamento
Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese,
già presenti nel Registro all'1.1.2003 oppure iscritti nel corso del 2003. Le imprese che sono state
iscritte per una frazione d'anno pagano il diritto per intero. I soggetti inattivi, con attività sospesa
o in liquidazione sono tenuti al versamento. Le cause di esonero sono tassativamente indicate dall'articolo 4 del D.M. 359 del 2001:
-
per fallimento o liquidazione coatta amministrativa o scioglimento d'ufficio (cc. 2544) entro il 31.12.2002 (salvo il caso di
esercizio provvisorio dell'attività);
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per cancellazione volontaria, con attività cessata entro il 31.12.2002 (individuali) o bilancio finale di liquidazione
approvato entro il 31.12.2002 (società);
in entrambi i casi, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30.01.2003.
Diritto annuale 2003 - scadenza
La scadenza ordinaria per il versamento (per le imprese e unità locali preesistenti all'inizio del 2003) è
fissata in data pari al termine per il versamento del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero (art. 17 del D.P.R. 7.12.2001
n. 435 e successive modifiche e integrazioni):
- il 20 giugno 2003 per il versamento senza 0,40%;
-
il 31 ottobre 2003 per il versamento con 0,40% (anche in caso di compensazione con altri tributi). La scadenza del
21 luglio 2003 è stata prorogata al 31 ottobre con legge 212 del 01.08.2003, conversione D.L. 24.06.2003 n. 143.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi possono avere una diversa scadenza;
se il bilancio è stato approvato nel mese di giugno o oltre, la prima scadenza è fissata al 21 luglio 2003. Le società
con esercizio non coincidente con l'anno
solare hanno la scadenza spostata, sempre in avanti rispetto alle altre, in base alla data di chiusura
dell'esercizio.
Per le nuove iscrizioni (di imprese e/o di unità locali) il diritto annuale deve essere versato
contestualmente alla presentazione della domanda.
Diritto annuale 2003 - importi
Di seguito sono elencati gli importi per le imprese che pagano in misura fissa e la modalità di calcolo per quelle che devono
versare in base al fatturato, con le seguenti avvertenze:
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il diritto annuale non è frazionabile in alcun caso in proporzione ai mesi di iscrizione al
Registro Imprese (sia per la sede che per le unità locali);
-
per i soggetti diversi dalle società di capitali, gli importi restano gli
stessi sia per le nuove iscrizioni che per le imprese preesistenti (che pagano con il termine ordinario di versamento);
-
per le società di capitali, le nuove imprese e/o unità locali (ovvero iscritte nel 2003) pagano un importo
in misura fissa (pari alla classe più bassa di fatturato) mentre tutte le altre devono effettuare il conteggio
in base al fatturato come di seguito descritto. Ovvero, a partire dal 2003, tutte le unità locali di nuova iscrizione,
anche di imprese preesistenti all'1.1.2003, pagano sempre il minimo (Euro 78,75 per il 2003);
-
nel caso di trasferimento di sede fra province diverse, il diritto annuale non deve essere versato al momento
dell'iscrizione nella Camera di destinazione, ma deve essere pagato alla scadenza ordinaria del versamento (con modello F24)
alla Camera nei cui registri
risultava iscritta all'1.1.2003, indipendentemente dalla data effettiva di trasferimento;
-
nel caso di trasformazione di natura giuridica che mantenga l'impresa iscritta in sezione ordinaria (ad esempio,
da società di persone a società di capitali o viceversa), il diritto
è dovuto sempre in base al confronto fra quanto pagato per l'anno precedente e l'importo derivante dagli scaglioni di fatturato.
A) Sezione speciale
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Importi
(già maggiorati del 5%)
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Imprenditori individuali (piccoli imprenditori, agricoli, artigiani) e società semplici agricole - anno 2003
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sede € 84,00 u.loc. € 16,80
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Società semplici non agricole - anno 2003
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sede € 151,20
u.loc. € 30,45
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B) Imprese estere |
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Unità locali e sedi secondarie di imprese la cui sede principale è all'estero - anno 2003
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sede € -------
u.loc. € 115,50
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C) Sezione ordinaria |
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Imprenditori individuali non piccoli, società cooperative, consorzi (escluse società consortili a r.l.)
- anno 2003 (*)
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sede € 92,40
u.loc. € 18,90
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Società di persone - anno 2003 (*)
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sede € 168,00
u.loc. € 33,60
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Nuove società di capitali - solo per imprese e unità locali iscritte nell'anno 2003
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sede € 391,65
u.loc. € 78,75
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Società di capitali - già iscritte all'1.1.2003 (esazione a scadenza ordinaria) (*)
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in base al fatturato
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(*) salvo società trasformate da altra natura giuridica, come da indicazioni riportate prima della tabella
Per i soggetti che pagano in base al fatturato il calcolo avviene
secondo le lettere da a) a g) sottoelencate. Si vedano anche la definizione di fatturato e il
foglio di calcolo 2003 Excel/OpenCalc.
SOCIETÀ DI CAPITALI - Diritto Annuale 2003 - importi al netto della maggiorazione
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da Euro |
a Euro |
Importi/ aliquote |
0,00 |
516.456,90 |
Euro 373,00 (misura fissa) |
516.456,91 |
2.582.284,50 |
0,0070 % |
2.582.284,51 |
51.645.689,91 |
0,0015 % |
51.645.689,92 |
------------- |
0,0005 % (max. Euro 77.500,00) |
-
individuare l'importo dovuto teorico in base alla tabella
precedente per scaglioni di fatturato (sommando tutti gli importi
dei vari scaglioni fino a quello in cui si trova il fatturato
2002 dell'impresa);
-
confrontare questo importo con quanto pagato per il 2002
per la sede al netto della maggiorazione, più il 6%, e prendere
l'importo minore fra i due, arrotondando all'Euro in base ai
decimali: si otterrà così l'importo-base per il
calcolo;
-
applicare all'importo-base, così come individuato
nel punto precedente, la maggiorazione del 5% senza
arrotondamento, ottenendo così l'importo da versare per
la sede (diritto annuale 2003) alla CCIAA di Prato.
-
(PER LE IMPRESE CHE HANNO UNITA' LOCALI) calcolare il
20% dell' importo-base per la sede, ottenuto al precedente punto
b) (senza la maggiorazione), arrotondando all'Euro in base
ai decimali: si otterrà così l'importo base per
le unità locali (con un massimo di Euro 120,00);
-
applicare all'importo-base così individuato la maggiorazione
del 5% senza arrotondamento, ottenendo così l'importo
da versare (diritto annuale 2003) per ogni singola unità locale in provincia
di Prato; moltiplicare poi per il numero di unità locali
in questa provincia (escluse quelle per le quali la domanda
di iscrizione è stata presentata nel 2003);
-
ripartendo dall'importo calcolato al punto d), ripetere l'operazione
precedente per ogni provincia in cui l'impresa ha unità
locali, applicando altresì la relativa percentuale di
maggiorazione per quella provincia; si consiglia di consultare
la Camera interessata per l'applicazione dell'arrotondamento
sulla maggiorazione.
-
(PER LE UNITA' LOCALI ISCRITTE NEL 2003) Queste, a differenza
delle altre unità locali, pagano sempre € 78,75 (ovvero 75 + 5% di maggiorazione). Questo importo, di regola,
è già stato pagato al momento del deposito della
domanda, o nei 30 gg. successivi con modello F24.
Diritto annuale 2003 - definizione di fatturato
Il "fatturato", ai fini del calcolo del diritto annuale,
è definito dall'articolo 1 del D.M. 359 del 11.05.2001. Si ottiene sommando gli importi di alcuni righi del riquadro IQ - IRAP
del modello UNICO. Per il diritto annuale 2003 si fa riferimento all'UNICO 2003 redditi 2002 ; ciò anche in caso di
società con esercizio non coincidente con l'anno solare.
Come precisato dalla circolare del Ministero dell'Industria
n. 3513/C del 22.05.2001, i dati devono essere ricavati dalla colonna
"valori contabili".
Righi del modello IQ - IRAP di UNICO 2003 redditi 2002 da sommare in base alla definizione
dell'articolo 1 del D.M. 359 del 2001:
-
per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del
conto economico a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo
27 gennaio 1992 n. 87, la somma degli interessi attivi e proventi
assimilati (IQ15) e delle commissioni attive (IQ17);
-
per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla
redazione del conto economico a norma dell'articolo 9 del decreto
legislativo 26 maggio 1997 n. 173, la somma dei premi (IQ33) e
degli altri proventi tecnici (IQ34);
-
per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva
o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni
in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (IQ1), degli altri
ricavi e proventi ordinari (IQ5) e degli interessi attivi
e proventi assimilati (IQ15);
-
per tutti gli altri soggetti diversi dai precedenti, la somma dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni (IQ1) e degli altri ricavi
e proventi ordinari (IQ5), come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza,
come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile.
Diritto annuale 2003 - regolarizzazione
Per le violazioni (versamenti omessi, incompleti, in ritardo) sul diritto annuale 2003 è già stato emesso il ruolo,
pertanto per tale anno non deve più essere effettuato alcun versamento con modello F24; la regolarizzazione avverrà
pagando la cartella esattoriale all'Agente della Riscossione competente.
Diritto annuale 2003 - download
È possibile scaricare il foglio di calcolo Excel/OpenCalc per determinare il dovuto per le società di capitali.
Foglio di calcolo diritto annuale 2003 - download
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Calcolo diritto annuale 2003 per società di capitali (xls)
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Per informazioni:
Ufficio Diritto Annuale
Francesco Tognaccini - tel. 0574/612762
Simona Becheri - tel. 0574/612761
Maria Grazia Guiggiani - tel. 0574/612755
FAX 0574/612756
Indirizzo: Via Valentini 14 - 5º piano,
59100 Prato
email: diritto.annuale@po.camcom.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore
8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore
14.30/15.40
Sabato chiuso
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