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Pubblicità Ingannevole
Cos'è
Con il termine pubblicità si intende
generalmente quella forma di comunicazione a
pagamento diffusa su iniziativa di operatori
economici (attraverso mezzi come la
televisione, la radio, i giornali, le
affissioni, la posta, Internet ecc.) che tende
in modo intenzionale e sistematico a
influenzare gli atteggiamenti e le scelte degli
individui in relazione al consumo di beni e
all'utilizzo di servizi. La pubblicità
è quindi un ponte fra il prodotto e il
consumatore.
Il proposte pubblicitarie con cui veniamo in
contatto ogni giorno sono centinaia. Diventa
perciò importante capire e valutare bene
la pubblicità, anche perché
talvolta capita di imbattersi in messaggi
promozionali che "promettono e non mantengono",
che dimenticano volutamente di inserire delle
informazioni oppure le inseriscono con
caratteri molto piccoli che difficilmente
vengono notati. In questi casi possiamo parlare
di pubblicità ingannevole, definita
dall'art. 2 del D.Lgs. 74/1992 come "qualsiasi
pubblicità che in qualunque modo,
compresa la sua presentazione, induca in errore
o possa indurre in errore le persone fisiche o
giuridiche alle quali è rivolta o che
essa raggiunge e che, a causa del suo carattere
ingannevole, possa pregiudicare il loro
comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, leda o possa ledere un
concorrente".
La normativa riguardante la Pubblicità
Ingannevole può essere consultata nella
pagina "Normativa
consumatori".
Come riconoscerla
Per difendere i consumatori dalla
pubblicità ingannevole, l'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, ha messo a
punto un decalogo utile per comprendere meglio
i diversi profili di ingannevolezza di alcuni
messaggi e per valutarli in modo obiettivo e
razionale:
-
Occhio alla
lettera: valutare con
attenzione il testo del messaggio e
controllare anche i più piccoli
caratteri di stampa. A volte informazioni
rilevanti sono riportate solo in modo
marginale.
-
Il prezzo è
giusto: verificare sempre che
il prezzo indicato sia comprensivo di oneri o
spese accessorie (Iva, tasse d'imbarco, quote
d'iscrizione, ecc.)
-
Missione
impossibile: diffidare dai
messaggi che promettono risultati miracolosi.
-
Rifletti e firma:
non sottoscrivere alcun modulo senza aver
letto prima tutte le condizioni.
-
Non solo slogan:
fare attenzione alla completezza del
messaggio, assumere tutte le informazioni
necessarie e controllare sempre l'effettiva
convenienza delle operazioni promozionali
(sconti, liquidazioni, tariffe, ecc.)
-
Distinguere cuore e
portafoglio: i servizi prestati
da maghi, cartomanti ed operatori esoterici
possono rivelarsi molto onerosi senza fornire
alcuna garanzia.
-
Quanto mi costa:
verificare le condizioni delle proposte di
finanziamento sia per acquisti che per
prestiti personali e mutui.
-
È solo
fiction: fare attenzione alla
pubblicità "travestita". A volte in
contesti dall'apparente natura informativa o
d'intrattenimento possono nascondersi forme
di pubblicità occulta.
-
Attenzione ai
pericoli: se il prodotto
è pericoloso la pubblicità deve
dirlo. Occorre leggere sempre con attenzione
le avvertenze inserite nella
pubblicità e sulla confezione del
prodotto.
-
Tutelare i minori:
la pubblicità deve sempre considerare
e rispettare la tutela fisica e psichica dei
minori: alcune promozioni, pur non essendo
ingannevoli per gli adulti, possono invece
indurre in bambini e adolescenti una
pericolosa travisazione della realtà.
Come difendersi
Per legge, in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa è competente
l'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, che ha sede in piazza G. Verdi,
6/a - 00198 Roma.
Per segnalare un messaggio
pubblicitario ingannevole è
sufficiente inviare una segnalazione su carta
semplice, che per essere presa in
considerazione deve contenere:
- l'indicazione del nome e cognome, indirizzo
e recapito telefonico del denunciante
(specificando se si tratta di singolo
consumatore, associazione di consumatori o
impresa concorrente);
- gli elementi idonei a consentire
l'identificazione del messaggio pubblicitario
oggetto della richiesta;
- l'indicazione degli elementi
d'ingannevolezza che si ritiene presenti nella
pubblicità;
- l'esplicita richiesta d'intervento da parte
dell'Autorità contro la
pubblicità in questione nonché,
eventualmente, nei casi di particolare urgenza,
la richiesta motivata di sospensione
provvisoria;
- la firma del denunciante.
Le segnalazioni di pubblicità ingannevoli
od occulte, nonché su presunti casi di pratiche commerciali
scorrette, possono essere effettuate anche attraverso un numero
verde gratuito (800166661), attivo dal lunedì al venerdì dalle
10 alle 14.
La denuncia di ingannevolezza
può riguardare:
- non riconoscibilità del messaggio
come pubblicità, in quanto è
mascherato, ad esempio, sotto altre forme
(pubblicità redazionale, product
placement, pubblicità subliminale,
offerte di lavoro e così via);
- caratteristiche dei prodotti o servizi
(disponibilità, natura, composizione,
metodo e data di fabbricazione, idoneità
agli usi, quantità, descrizione, origine
geografica o commerciale, risultati ottenibili
con l'uso, prove o controlli, ecc.);
- prezzi e relative modalità di
calcolo, condizioni di offerte di beni e
servizi;
- identità, qualificazione, diritti
dell'operatore pubblicitario, ovvero
dell'autore o committente della
pubblicità;
- uso improprio dei termini "garanzia" ,
"garantito" o simili;
- pubblicità riguardanti prodotti
suscettibili di porre in pericolo la salute e
la sicurezza dei consumatori;
- pubblicità che abusano della
credulità o mancanza di esperienza di
bambini o adolescenti, o dei naturali
sentimenti degli adulti nei loro confronti.
Sono legittimati a richiedere
l'intervento dell'Autorità i
concorrenti, i consumatori e le loro
associazioni, nonché il Ministero dello
Sviluppo Economico, le Camere di Commercio e
ogni altra pubblica amministrazione che ne
abbia interesse in relazione ai propri compiti
istituzionali, anche su denuncia del
pubblico.
L'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato analizza il messaggio pubblicitario
segnalato e, qualora lo ritenga ingannevole, ne
vieta l'ulteriore diffusione. Può
altresì comminare sanzioni pecuniarie
all'operatore pubblicitario.
In alternativa è possibile segnalare all'IAP(Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria), forme di pubblicità ritenute non conformi alle norme del Codice di Autodisciplina approvato dal suddetto Istituto.
Per segnalare una presunta violazione del Codice è sufficiente compilare il modulo in linea presente sul sito dell'IAP.
Alcuni esempi
Sul sito dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, nella
sezione "Pubblicità ingannevole e
comparativa", è possibile visionare
tutte le decisioni adottate
dall'Autorità Garante in applicazione
del Decreto legislativo 206/05, ripartite per
anno, nonché le istruttorie in
corso.
Abbiamo preparato uno schema dove
sono indicati, suddivisi per categoria, alcuni
dei messaggi pubblicitari sanzionati
recentemente, selezionati tra quelli relativi
ai prodotti e ai servizi più conosciuti
o di uso comune. Attraverso il numero del
provvedimento o quello del bollettino è
possibile accedere in modo rapido a tutti i
documenti relativi alla decisione assunta
dall'Autorità Garante in merito a
ciascuno dei prodotti/servizi elencati.
Sono inoltre consultabili le segnalazioni di ingannevolezza effettuate dalla Camera di Commercio di Prato:
Link istituzionali:
Autorità
Garante della Concorrenza e del
Mercato
Commissione Europea - Direzione Generale per la
Concorrenza
Ministero dello Sviluppo Economico - Pratiche
commerciali sleali
Altri link sul mondo della
pubblicità:
http://www.spotanatomy.info/
http://www.adbusters.org/campaigns
http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicità
Servizio Regolazione del Mercato:
Per informazioni:
Tel.: 0574 - 612803 / 612713 / 612736
Fax: 0574 - 31440
Indirizzo: Via Valentini, 14 - 3° piano
E-mail: consumatori@po.camcom.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore 8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40
Sabato chiuso |
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