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Procedimenti di Conciliazione
Cos'è la Conciliazione
L'art. 23 del D. Lgs. n. 28/2010 stabilisce, al secondo comma, che "restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati" e prevede che tali procedimenti siano "esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto".
Conseguentemente, per alcune tipologie di controversia, fra cui in particolare quelle in materia di telecomunicazioni e di subfornitura nelle attività produttive, non trova applicazione il D. Lgs. n. 28/2010.
Come attivare un procedimento di Conciliazione
Il procedimento di conciliazione, che è comunque disciplinato dal Regolamento del Servizio di Conciliazione, ha inizio con la presentazione alla Segreteria del Servizio di Conciliazione di un'apposita domanda.
La Segreteria trasmette la domanda alla controparte, fissa il primo incontro fra le parti e designa il conciliatore, con l'ausilio del quale esse tenteranno di raggiungere una composizione della controversia.
In caso di accordo fra le parti, viene redatto un verbale di avvenuta conciliazione. Se invece non viene raggiunto un accordo, o nell'ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento, viene redatto un verbale di mancata conciliazione.
Le parti possono anche depositare una domanda congiunta di attivazione della procedura.
Quanto costa
La procedura di conciliazione è soggetta a costi stabiliti dal Regolamento del Servizio di Conciliazione (Allegato A - Indennità del Servizio di Conciliazione).
L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione di cui alla TABELLA A e può subire variazioni nei limiti e nei casi indicati al successivo punto C).
A) SPESE DI AVVIO - € 40,00 (oltre IVA), da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento. Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.
L'importo deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda e dalla controparte al momento del deposito della risposta.
B) SPESE DI MEDIAZIONE - TABELLA A:
Valore della lite |
Spese
(per ciascuna parte) |
Fino
a € 1.000 |
Min € 40
(+ IVA)
Max € 65,00 (+ IVA) |
Da € 1.001
a € 5.000 |
€ 130,00
+ IVA |
Da € 5.001
a € 10.000 |
€ 240,00
+ IVA |
Da € 10.001
a € 25.000 |
€ 360,00
+ IVA |
Da € 25.001
a € 50.000 |
€ 600,00
+ IVA |
Da € 50.001
a € 250.000 |
€ 1.000,00
+ IVA |
Da € 250.001
a € 500.000 |
€ 2.000,00
+ IVA |
Da € 500.001
a € 2.500.000 |
€ 3.800,00
+ IVA |
Da € 2.500.001
a € 5.000.000 |
€ 5.200,00
+ IVA |
Oltre € 5.000.000 |
€ 9.200,00
+ IVA |
B) Modalità di applicazione della TABELLA A:
Il Responsabile dell'Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare di aumentare del 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di cui alla tabella A.
Il Responsabile dell'Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di cui alla Tabella A in caso di successo della mediazione.
L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella A:
- deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- deve essere ridotto di 1/3 nelle materie di cui all'articolo 5, comma, 1 del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- deve essere ridotto di 1/3 quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi
per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente
precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo
relativo al primo scaglione è determinato in € 40,00.
Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di
Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile
o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile
dell'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
Le Spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione in
misura non inferiore alla metà e sono dovute in solido da ciascuna parte
che ha aderito al procedimento.
Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero
procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del
procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno
o più mediatori ausiliari.
Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti
rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
Servizio di conciliazione:
Per informazioni:
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore 8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40
Sabato chiuso
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