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Registro Rifiuti Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (R.A.E.E.)
Il 5 Novembre u.s. è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il D.M. 25.09.2007, n. 185 "Istituzione
e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti
obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione
e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione
delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione
del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi
degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del D.Lgs. 25.07.2005,
n. 151".
La predetta normativa istituisce un Registro al quale sono tenuti ad
iscriversi i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
All'interno del Registro è prevista una sezione relativa
ai sistemi collettivi per il finanziamento della gestione dei rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Ai sensi ed agli effetti delle predette disposizioni, sono considerati
"produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche",
e sono pertanto obbligati all'iscrizione nel Registro:
- i soggetti che fabbricano e vendono apparecchiature elettriche
ed elettroniche recanti il proprio marchio;
- i soggetti che rivendono con il proprio marchio apparecchiature
prodotte da altri fornitori;
- i soggetti che importano o immettono per primi, nel territorio nazionale, apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nell'ambito di un'attività professionale,
e ne operano la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
- i soggetti che producono apparecchiature elettriche ed elettroniche
destinate esclusivamente all'esportazione.
All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore deve indicare:
- l'appartenenza
ad una o più delle tipologie di attività definite
all'articolo 3,comma 1, lettera m), del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151;
- lo specifico codice ISTAT di attività che
lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE);
- per ciascuna categoria di apparecchiature
di cui all'allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151,
come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1 B del
medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo,
o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul
mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature
domestiche e professionali. I produttori di apparecchiature
elettriche di illuminazione devono indicare la fascia o le
fasce di appartenenza suddivise in fascia 1 (apparecchi di
peso inferiore o uguale a 2 kg); fascia 2 (apparecchi di peso
superiore a 2 kg e inferiore a 8 kg); fascia 3 (apparecchi
di peso uguale o superiore a 8 kg);
- le informazioni
sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'articolo
6,comma 1, lettera c)
e comma 3 del decretolegislativo
25 luglio 2005, n. 151, specificando se l'organizzazione è su
base individuale o collettiva;
- l'eventuale iscrizione in
Registri di altri Stati membri dell'Unione europea;
- le
informazioni relative all'entità e alle
modalità di
presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- per ogni categoria di apparecchiature
elettriche ed elettroniche immessa sul mercato, il sistema
o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di
finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema
collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.
L'iscrizione al Registro (comunicata dalla Camera di Commercio
attraverso il rilascio del relativo numero) è condizione per
lo svolgimento dell'attività nel mercato italiano.
L'iscrizione deve essere fatta presso la Camera di Commercio nella
cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa.
L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica sul sito www.impresa.gov.it.
Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale
apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante
abilitato, per le imprese che non abbiano la propria sede legale
sul territorio italiano.
All'atto dell'iscrizione, sarà necessario l'assolvimento dell'imposta
di bollo, per un importo di € 14,62 (che deve essere pagata,
con bollettino postale sul c/c n. 17069501, intestato
alla Camera di Commercio di Prato, o tramite Telemaco), delle concessioni governative,
per un importo di € 168,00 (che devono essere pagati sul c/c
8003 intestato ad Agenzia delle Entrate, centro
operativo - Pescara, tasse e concessioni governative), nonché dei diritti
di segreteria dovuti alla Camera di Commercio, per un importo di € 30,00 (che devono essere pagati, con bollettino postale sul c/c
n. 17069501, intestato alla Camera di Commercio di Prato, o tramite
Telemaco).
In caso di variazioni o cessazioni le imprese
devono versare un diritto di segreteria pari a 30,00 € e l'imposta
di bollo pari a 14,62 €.
Non sono dovute le tasse di concessione governativa. Gli importi
possono essere pagati tramite Telemaco Pay.
Sul sito www.registroaee.it sono
disponibili i seguenti strumenti di supporto per ogni specifico adempimento
da parte dei produttori:
- Guida operativa per i produttori (istruzioni per la presentazione
delle pratiche di iscrizione, variazione e cancellazione);
- Nuove procedure per la presentazione delle pratiche;
- Guida operativa per la presentazione della comunicazione
annuale dei dati immessi sul mercato;
- Linee guida per la comunicazione annuale dei dati immessi sul mercato.
Servizio Regolazione del Mercato
Per informazioni:
Tel.: 0574 - 612803 / 612713 / 612736
Fax: 0574 - 31440
Indirizzo: Via Valentini 14 - 3° piano
E-mail: ambiente@po.camcom.it
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì-Venerdì ore
8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore
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Sabato chiuso |
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