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Ultimo aggiornamento: 28 Dicembre 2011
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Registro Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)

Il 5 Novembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 25.09.2007, n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del D.Lgs. 25.07.2005, n. 151".

La predetta normativa istituisce un Registro al quale sono tenuti ad iscriversi i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
All'interno del Registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi per il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ai sensi ed agli effetti delle predette disposizioni, sono considerati "produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche", e sono pertanto obbligati all'iscrizione nel Registro:

  1. i soggetti che fabbricano e vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio;
  2. i soggetti che rivendono con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
  3. i soggetti che importano o immettono per primi, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche, nell'ambito di un'attività professionale, e ne operano la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
  4. i soggetti che producono apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione.

All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore deve indicare:

  • l'appartenenza ad una o più delle tipologie di attività definite all'articolo 3,comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
  • lo specifico codice ISTAT di attività che lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
  • per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1 B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. I produttori di apparecchiature elettriche di illuminazione devono indicare la fascia o le fasce di appartenenza suddivise in fascia 1 (apparecchi di peso inferiore o uguale a 2 kg); fascia 2 (apparecchi di peso superiore a 2 kg e inferiore a 8 kg); fascia 3 (apparecchi di peso uguale o superiore a 8 kg);
  • le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'articolo 6,comma 1, lettera c) e comma 3 del decretolegislativo 25 luglio 2005, n. 151, specificando se l'organizzazione è su base individuale o collettiva;
  • l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione europea;
  • le informazioni relative all'entità e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
  • per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.

L'iscrizione al Registro (comunicata dalla Camera di Commercio attraverso il rilascio del relativo numero) è condizione per lo svolgimento dell'attività nel mercato italiano.
L'iscrizione deve essere fatta presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa.
L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica sul sito www.impresa.gov.it.
Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato, per le imprese che non abbiano la propria sede legale sul territorio italiano.

All'atto dell'iscrizione, sarà necessario l'assolvimento dell'imposta di bollo, per un importo di € 14,62 (che deve essere pagata, con bollettino postale  sul c/c n. 17069501, intestato alla Camera di Commercio di Prato, o tramite Telemaco), delle concessioni governative, per un importo di € 168,00 (che devono essere pagati sul c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate, centro operativo - Pescara, tasse e concessioni governative), nonché dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio, per un importo di € 30,00 (che devono essere pagati, con bollettino postale sul c/c n. 17069501, intestato alla Camera di Commercio di Prato, o tramite Telemaco).

In caso di variazioni o cessazioni le imprese devono versare un diritto di segreteria pari a 30,00 € e l'imposta di bollo pari a 14,62 €. Non sono dovute le tasse di concessione governativa. Gli importi possono essere pagati tramite Telemaco Pay.

Sul sito www.registroaee.it sono disponibili i seguenti strumenti di supporto per ogni specifico adempimento da parte dei produttori:

  • Guida operativa per i produttori (istruzioni per la presentazione delle pratiche di iscrizione, variazione e cancellazione);
  • Nuove procedure per la presentazione delle pratiche;
  • Guida operativa per la presentazione della comunicazione annuale dei dati immessi sul mercato;
  • Linee guida per la comunicazione annuale dei dati immessi sul mercato.

Servizio Regolazione del Mercato

Per informazioni:

Tel.: 0574 - 612803 / 612713 / 612736
Fax: 0574 - 31440
Indirizzo: Via Valentini 14 - 3° piano

E-mail: ambiente@po.camcom.it

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì-Venerdì ore 8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40
Sabato chiuso
Normativa

Legge 12 aprile 2003 D.M. n. 185 25/09/2007
Legge 12 aprile 2003 D.Lgs. 25.07.2005, n. 151

Aggiornamenti

23-03-2012
MUD 2012: disponbili gli strumenti per la presentazione

05-03-2012
Nuova proroga per l’operatività del SISTRI

11-01-2012
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il MUD 2012

02-01-2012
SISTRI: nuovo rinvio per l'operatività al 2 aprile 2012

29-12-2011
MUD 2011: Rinviata la scadenza per la presentazione della dichiarazione SISTRI MUD al 30 aprile 2012

19-09-2011
SISTRI - Il 9 febbraio 2012 è la scadenza per l'avvio dell'operatività

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