Cancellazione società di persone con procedura semplificata (senza atto notarile)
In caso di cancellazione di società di persone senza atto notarile, con procedura semplificata, per "conseguimento dell'oggetto sociale" o per "sopravvenuta impossibilità di conseguirlo" l'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pistoia-Prato applica la scheda della guida nazionale 7.4.7 (Guida interattiva agli adempimenti societari), dove nelle condizioni di legge è scritto:
"E' facoltà dell'ufficio verificare la veridicità della dichiarazione, quindi la causa di scioglimento ai fini dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese. Per "conseguimento dell'oggetto sociale" o "sopravvenuta impossibilità di conseguirlo" si deve fare riferimento alla previsione contenuta nell'oggetto sociale. Il socio amministratore deve pertanto accertare che il conseguimento o l'impossibilità di conseguirlo sia riferita a tutte le attività previste ed enumerate nell'oggetto sociale. Appare evidente che la fattispecie si concretizza solo quando l'oggetto sia definito, specifico e non generico e qualora sussistano elementi certi che rendono impossibile il suo conseguimento. L'impossibilità non può consistere nella sopravvenuta antieconomicità dell'impresa".
Quindi, a differenza delle società di capitali, le società di persone il cui oggetto sociale è composto da molteplici e diversificate attività (oggetto sociale plurimo) parte delle quali mai svolte; oppure le società con oggetto univoco, ma comunque generico e, quindi 'permanente' (es. oggetto sociale che indica unicamente la gestione di bar e ristoranti), non potranno ricorrere alla modalità di scioglimento senza atto notarile.
Ufficio Registro Imprese
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E-mail: registro.imprese.prato@ptpo.camcom.it
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