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Ultimo aggiornamento: 22 Ottobre 2012
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Società semplificata a responsabilità limitata

Il decreto riguardante la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (decreto legge 1/2012, convertito in Legge 24 marzo, n. 27) ha istituito un nuovo modello semplificato di Società a responsabilità limitata. Nel testo del decreto viene prevista la possibilità, per le persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni, di istituire una società a responsabilità limitata in deroga alle disposizioni tradizionali in tema di società di capitale.
Questa nuova forma di società ha lo scopo di favorire l’imprenditoria giovanile eliminando alcuni obblighi ed oneri richiesti al momento della costituzione  (es. compensi al notaio, capitale sociale minimo, ecc.).

Caratteristiche principali del modello di S.r.l. semplificata, così come configurato dal nuovo art. 2643bis del codice civile, sono:

  • partecipazione di sole persone fisiche di età inferiore ai 35 anni al momento della costituzione della società o alla data di trasferimento delle quote sociali;
  • capitale minimo iniziale pari ad un euro fino a un massimo di 10.000 euro, da versare interamente in denaro al momento della costituzione;
  • gli amministratori devono essere scelti solo fra i soci;
  • divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età, pena la nullità dell’atto;
  • la costituzione avviene con Comunicazione Unica trasmessa dal notaio al Registro delle Imprese, con l’esenzione del pagamento dei diritti di segreteria, dell’imposta di bollo e del compenso notarile;
  • permanenza dei soci in base al requisito di età previsto dalla nuova normativa.

La nuova società sembra pertanto finalizzata a incentivare i giovani che intendono intraprendere un’attività senza sopportare costi eccessivi con il beneficio della responsabilità limitata.

Per l’entrata in vigore della nuova normativa si dovrà attendere il decreto attuativo che adotterà il modello di statuto e disciplinerà i requisiti soggettivi e qualitativi dei soci.

 


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