Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA -

L'art. 19 della L. 241/1990 è stato modificato, più esattamente è stato interamente sostituito da un nuovo testo.

La precedente "Dichiarazione di inizio attività" adesso si chiamerà Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (questo è il titolo del nuovo articolo).

La prima parte della nuova formulazione è la seguente:

Ogni atto di autorizzazione, licenza concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli [...] La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [...]

Questo significa che le attività regolamentate (non libere) potranno iniziare dal giorno in cui viene presentata la segnalazione certificata (SCIA) all'Ente competente.

Per il Registro delle Imprese gli utenti dovranno solo indicare gli estremi della segnalazione nella relativa modulistica (come avviene ad esempio per il commercio al dettaglio) oppure allegare copia della suddetta segnalazione presentata all'Ente.

Le SCIA da presentare alla Camera di Commercio sono quelle relative alle attività per le quali l'Ente verifica il possesso dei requisiti: impiantistica, autoriparazione, pulizie e facchinaggio, l'attività di commercio all'ingrosso e le attività del Ruolo Agenti e Rappresentanti e del Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione (Mediatori). La trasmissione della SCIA potrà avvenire contestualmente alla denuncia al Registro delle Imprese (per le attività che riguardano il Ruolo Agenti e Rappresentanti e il Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione, al momento, la SCIA dovrà essere presentata all'ufficio Albi e Ruoli in attesa di definire le modalità per la trasmissione di un'unica pratica contestualmente all'invio telematico al registro delle imprese).

La SCIA non si applica agli ambiti, menzionati nell'articolo, in cui esistono dei vincoli di interesse pubblico.

La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostituisce tutti i riferimenti, contenuti nella normativa statale e regionale, relativi alle Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) o Denuncia di Inizio Attività oppure Comunicazioni di Inizio Attività (CIA) utilizzati fino ad ora.

Infine, è importante evidenziare che con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività chiunque dichiari o attesti falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti per l'esercizio dell'attività dichiarata " è punito con la reclusione da uno a tre anni ".

Per consultare la raccolta delle principali attività regolamentate censite dall'ufficio del registro delle imprese di Prato vedi l'apposita sezione.

Per consultare il testo della normativa vedi : Decreto Legge 31 maggio 2010 convertito in Legge 30 luglio2010, n. 122, G.U. n. 176 del 30/07/2010.

 


Ufficio Registro delle Imprese

Per informazioni:

Tel.: 0574-612845 / 612724 / 612773 / 612757
Fax: 0574 - 31440
Indirizzo: Via Valentini, 14 - 3° piano

E-mail: registro.imprese@po.camcom.it

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì-Venerdì ore 8.30/12.30
Lunedì e Giovedì ore 14.30/15.40
Sabato chiuso

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